(all. 24 - art. 1)
                               Art. 12.
  Il   concedente,   entro  trenta  giorni  dalla  stipula  dell'atto
integrativo, corrisponde, ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.
3  della  legge  10  dicembre  1981, n. 741, al concessionario il 20%
dell'importo  totale  definitivo  della  concessione,  a  titolo   di
anticipazione.
  Il  versamento dell'anticipazione e' subordinato alla costituzione,
da parte del concessionario, della cauzione di cui  all'art.  54  del
regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e di quanto disposto dall'art.
13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  Detta  anticipazione  e'  recuperata  secondo le modalita' previste
dalle vigenti norme in materia.