Art. 2. Restano ferme e continuano ad avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti concernenti l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 19/1988, con successivi provvedimenti saranno stabilite le direttive generali alle quali l'Ufficio speciale dovra' ispirare la propria azione, nonche' i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorita' per l'azione da svolgere. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 marzo 1988 Il Presidente: GORIA