Art. 2.
  Restano  ferme  e  continuano  ad  avere  efficacia le disposizioni
contenute nei provvedimenti concernenti l'attuazione degli interventi
di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  Per  gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 19/1988,
con successivi provvedimenti saranno stabilite le direttive  generali
alle  quali  l'Ufficio  speciale  dovra'  ispirare la propria azione,
nonche' i programmi di massima e l'eventuale  scala  delle  priorita'
per l'azione da svolgere.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› marzo 1988
                                                 Il Presidente: GORIA