IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Visto in particolare l'art. 1, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, che attribuisce alla Scuola superiore della pubblica amministrazione anche la facolta' di organizzare ed effettuare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate; Visto, altresi', l'ultimo comma del sopracitato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, che prevede la possibilita' di istituire sedi decentrate della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686, che approva il regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale siciliana; Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, concernente l'istituzione in Sicilia, della provincia regionale; Visto il protocollo d'intesa in data 6 novembre 1987 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e la regione siciliana per la definizione di rapporti di collaborazione tra la regione medesima e la Scuola superiore della pubblica amministrazione e per l'istituzione in Sicilia di una sede decentrata della Scuola predetta, con il compito di provvedere allo svolgimento di corsi di reclutamento, di formazione e di aggiornamento professionale e di ogni altra attivita' connessa, per il personale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province, dei comuni e dei comprensori e, in particolare, per il personale della regione siciliana e degli enti dalla stessa istituiti e comunque presenti nel suo ambito territoriale; Vista la deliberazione n. 352 del 21 ottobre 1987 della giunta regionale siciliana, con la quale e' stato approvato lo schema del citato protocollo d'intesa ed e' stato autorizzato il presidente della regione alla sottoscrizione del protocollo medesimo; Vista la deliberazione n. 1261 del 14 settembre 1987 con la quale a tal fine il comune di Acireale si e' impegnato a mettere a disposizione della Scuola superiore della pubblica amministrazione attrezzature e locali e ad assumersi l'onere delle spese generali di funzionamento e delle eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie; Considerata l'opportunita' per la Scuola superiore della pubblica amministrazione di poter utilizzare le attrezzature e i locali stessi anche per le proprie attivita' istituzionali, a carattere nazionale o regionale, in favore del personale dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9, con il quale all'on.le dott. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni necessarie ad assicurare l'attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. E' approvato il protocollo d'intesa citato in premessa, che definisce i rapporti di collaborazione tra la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la regione siciliana. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.