Art. 3.
  Salve  le  attribuzioni  dei  comitati  direttivo e didattico della
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  previste   dagli
articoli  5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1972, n. 472, presso la sede decentrata di Acireale e'  istituito  un
comitato  direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico, al
quale, oltre all'attuazione delle attivita' demandate  alla  predetta
sede decentrata, sono attribuite funzioni consultive, limitatamente a
tali attivita', e propositive in ordine ai programmi dei corsi ed  ai
relativi  docenti  nei confronti dei comitati direttivo e didattico e
del direttore della Scuola superiore della pubblica  amministrazione.
  Il comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico
della sede decentrata e' composto da:
   quattro  membri  nominati  dal  Ministro per la funzione pubblica,
sentito il comitato direttivo della Scuola superiore  della  pubblica
amministrazione;
   due membri nominati dalla regione siciliana;
   due membri nominati dal comune di Acireale.
  Il  comitato  elegge  al  suo  interno  il  presidente,  che dovra'
risiedere nel comune di Acireale.
  Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno
la meta'  piu'  uno  dei  componenti.  Le  delibere  sono  assunte  a
maggioranza  dei  presenti  e  in caso di parita' prevale il voto del
presidente.
  Tutti  i  membri  durano  in  carica  due  anni  e  possono  essere
confermati.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da  un  funzionario
amministrativo della sede decentrata.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  5 del D.P.R. n. 472/1972, e' il
          seguente:
             "Art.  5  (Attribuzioni  del  comitato  direttivo). - Il
          comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti:
              1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno
          accademico nella scuola o presso i Ministeri e  altri  enti
          ed  istituti  indicati  nell'art. 1, n. 3), ed approvazione
          del piano di studi e dei programmi in  base  alle  proposte
          del  comitato  didattico; per i corsi da svolgersi presso i
          Ministeri e gli altri enti ed istituti  indicati  nell'art.
          1,   n.   3),  devono  essere  sentite  le  amministrazioni
          interessate;
              2) programmazione dell'attivita' di ricerca e di studio
          da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione  del
          piano di studi predisposto dal comitato didattico;
              3)  proposte  annuali  relative  alla utilizzazione dei
          fondi di bilancio, anche per gli incarichi  di  ricerca  da
          affidare ad esperti;
              4)  proposte di determinazione del contingente numerico
          dei docenti e degli assistenti e del personale  da  adibire
          agli uffici della scuola;
              5)   scelta  dei  professori  stabili  della  scuola  e
          conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di
          ricerche, sentito il comitato didattico;
              6)  criteri  per  l'ammissione alla scuola nel rispetto
          dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalle   leggi   che
          regolano   la   materia   e   sentite,   ove   occorra,  le
          amministrazioni interessate;
              7)  determinazione  delle prove di esame e nomina delle
          commissioni esaminatrici dei corsi;
              8)  determinazione  delle materie da indicare, ai sensi
          del quinto comma dell'art. 2, nel  bando  di  concorso  per
          l'ammissione  ai  corsi di preparazione per il reclutamento
          nelle carriere direttive amministrative;
              9) regolamenti interni;
              10)  provvedimenti  disciplinari  relativi agli allievi
          dei corsi".
             -  Il  testo  dell'art.  9 del D.P.R. n. 472/1972, e' il
          seguente:
             "Art. 9 (Comitato direttivo). - Il comitato didattico e'
          composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due
          professori  per  ogni  dipartimento,  designati  dal  corpo
          docente, e da tre rappresentanti  degli  istituti  e  delle
          scuole  di cui all'art. 1, n.  3), nominati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
             I  membri  del  comitato  didattico durano in carica tre
          anni e non possono essere riconfermati.
             Il  comitato didattico predispone il piano di studi ed i
          programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare
          ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso
          per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di
          studio  e  ricerche  per  il  miglioramento  dei  metodi di
          selezione e formazione del personale delle  amministrazioni
          dello  Stato,  formula  proposte  per il conferimento degli
          incarichi di insegnamento.
             Il  comitato  didattico  formula,  inoltre, proposte sui
          seguenti oggetti:
              1)  questioni  riguardanti  l'ordinamento  didattico ed
          amministrativo della scuola e della relativa biblioteca;
              2)  questioni  concernenti l'attivita' degli istituti e
          delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonche' i corsi  per
          il  personale organizzati presso le singole amministrazioni
          dello Stato. Di volta in volta e' chiamato a partecipare ai
          lavori, qualora non ne faccia gia' parte, un rappresentante
          dell'istituto, della scuola  o  dell'amministrazione  della
          cui   attivita'   o  dei  cui  corsi  si  tratti,  ai  fini
          dell'acquisizione delle  osservazioni  e  dei  suggerimenti
          delle amministrazioni interessate.
             Il  comitato esamina, altresi', le relazioni concernenti
          le  osservazioni  sul  piano  di  studi  e  sui   programmi
          formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta
          degli allievi".