Art. 3. Salve le attribuzioni dei comitati direttivo e didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione previste dagli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, presso la sede decentrata di Acireale e' istituito un comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico, al quale, oltre all'attuazione delle attivita' demandate alla predetta sede decentrata, sono attribuite funzioni consultive, limitatamente a tali attivita', e propositive in ordine ai programmi dei corsi ed ai relativi docenti nei confronti dei comitati direttivo e didattico e del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico della sede decentrata e' composto da: quattro membri nominati dal Ministro per la funzione pubblica, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione; due membri nominati dalla regione siciliana; due membri nominati dal comune di Acireale. Il comitato elegge al suo interno il presidente, che dovra' risiedere nel comune di Acireale. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere confermati. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della sede decentrata.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 472/1972, e' il seguente: "Art. 5 (Attribuzioni del comitato direttivo). - Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti: 1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate; 2) programmazione dell'attivita' di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico; 3) proposte annuali relative alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti; 4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola; 5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico; 6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate; 7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi; 8) determinazione delle materie da indicare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento nelle carriere direttive amministrative; 9) regolamenti interni; 10) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi". - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 472/1972, e' il seguente: "Art. 9 (Comitato direttivo). - Il comitato didattico e' composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Il comitato didattico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento. Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti: 1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca; 2) questioni concernenti l'attivita' degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonche' i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta e' chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia gia' parte, un rappresentante dell'istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attivita' o dei cui corsi si tratti, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate. Il comitato esamina, altresi', le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi".