Art. 4. Per le esigenze funzionali della sede decentrata di Acireale la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvale, oltre che del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, anche di personale comandato dalla regione siciliana e dal comune di Acireale su richiesta della Scuola medesima. Il relativo trattamento economico resta a carico delle rispettive amministrazioni. Il direttore ed il vice direttore della sede decentrata sono nominati dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentita la regione, fra il personale dello Stato o fra il personale regionale comandato presso la Scuola. Il direttore della sede decentrata dipende gerarchicamente e funzionalmente dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Egli e' tenuto ad uniformare la propria attivita' alle direttive impartite dal comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico nelle materie di competenza di quest'ultimo e partecipa di diritto alle riunioni del comitato medesimo.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. n. 472/1972, e' il seguente: "Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro".