Art. 4.
  Per  le  esigenze  funzionali  della sede decentrata di Acireale la
Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvale, oltre  che
del  personale  di  cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21  aprile  1972,  n.  472,  anche  di
personale  comandato dalla regione siciliana e dal comune di Acireale
su richiesta della Scuola medesima. Il relativo trattamento economico
resta a carico delle rispettive amministrazioni.
  Il  direttore  ed  il  vice  direttore  della  sede decentrata sono
nominati  dal  direttore  della  Scuola  superiore   della   pubblica
amministrazione,  sentita  la regione, fra il personale dello Stato o
fra il personale regionale comandato presso la Scuola.
  Il  direttore  della  sede  decentrata  dipende  gerarchicamente  e
funzionalmente dal direttore della Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione.  Egli  e'  tenuto ad uniformare la propria attivita'
alle direttive impartite dal comitato direttivo  e  di  coordinamento
amministrativo   e   didattico   nelle   materie   di  competenza  di
quest'ultimo e  partecipa  di  diritto  alle  riunioni  del  comitato
medesimo.
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo  dell'art.  10,  ultimo  comma,  del D.P.R. n.
          472/1972, e' il seguente:
             "Per  provvedere  alle  proprie  esigenze funzionali, la
          Scuola superiore  si  avvale  di  dipendenti  civili  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          nel limite di un contingente da determinare con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di concerto con il
          Ministro del tesoro".