IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, cosi' modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 7, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Ritenuta l'esigenza di disciplinare le negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, da svolgersi attraverso un'organizzazione di operatori non aperta al pubblico, allo scopo di facilitare la piena liquidabilita' dei titoli stessi e la pubblicita' dei prezzi delle negoziazioni; Ritenuto altresi' di dover individuare i soggetti abilitati ad operare nell'ambito di detta organizzazione, in modo da garantire una effettiva concorrenza; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. 1. Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, individuati ai sensi del successivo art. 4, lettera d), attraverso circuito telematico, secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto, gli operatori interessati sottoscrivono apposita convenzione. 2. Possono sottoscrivere la convenzione o aderire ad essa: a) la Banca d'Italia, le aziende ed istituti di credito, le commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, le societa' finanziarie di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988, le quali di fatto svolgono quali attivita' esclusive o principali la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati; b) le compagnie di assicurazione, le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, limitatamente alla gestione stessa, le altre societa' finanziarie di cui al primo comma dell'art. 6 del citato decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987. 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 5 miliardi. 4. Il Ministro del tesoro approva la convenzione e le sue modificazioni, verificandone la conformita' a quanto previsto dal presente decreto. 5. L'inizio e la continuita' delle negoziazioni di cui al comma 1 sono condizionati alla partecipazione o adesione alla convenzione di almeno trenta dei soggetti aventi titolo, tra i quali non meno di dieci fra quelli di cui all'art. 2. 6. Dovra' essere prevista la possibilita' dell'adesione successiva all'accordo di altri soggetti aventi titolo oltre agli originari stipulanti.