Art. 2. 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un "elenco degli operatori principali". In detto elenco la Banca stessa inserisce, tenendo anche conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza tra gli operatori, i soggetti di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), che, avendo sottoscritto o aderito alla convenzione, ne fanno domanda e sono in possesso dei requisiti indicati nel successivo comma 2. L'iscrizione nell'elenco stesso comporta l'impegno di formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita, per almeno cinque specie di titoli di Stato, opportunamente differenziate per caratteristiche e di partecipare attivamente al mercato. 2. L'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1 non puo' essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti: a) possesso di un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 marzo 1983, n. 72, superiore a 20 miliardi di lire; b) avvenuta stipulazione, nell'anno precedente, di contratti di vendita di titoli di cui all'art. 1, comma 1, per un valore complessivo non inferiore a lire 5.000 miliardi; c) possesso da parte degli amministratori e del direttore generale dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 23 marzo 1983, n. 77 e - limitatamente al presidente, all'amministratore delegato o unico ed al direttore generale - dei requisiti di professionalita' di cui al medesimo art. 1, quarto comma, lettera b). Per le aziende ed istituti di credito si applica il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.