Art. 2.
  1. E' istituito presso la Banca d'Italia un "elenco degli operatori
principali". In detto elenco la Banca stessa inserisce, tenendo anche
conto  dell'esigenza  di assicurare una effettiva concorrenza tra gli
operatori, i soggetti di cui all'art. 1, comma secondo,  lettera  a),
che, avendo sottoscritto o aderito alla convenzione, ne fanno domanda
e sono in possesso dei requisiti indicati  nel  successivo  comma  2.
L'iscrizione  nell'elenco  stesso  comporta l'impegno di formulare in
via continuativa offerte di acquisto e di vendita, per almeno  cinque
specie   di   titoli   di  Stato,  opportunamente  differenziate  per
caratteristiche e di partecipare attivamente al mercato.
  2.  L'iscrizione  nell'elenco  previsto dal comma 1 non puo' essere
effettuata ove manchino i seguenti requisiti:
   a)  possesso  di  un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma
terzo, della legge 19 marzo 1983, n. 72, superiore a 20  miliardi  di
lire;
   b)  avvenuta  stipulazione,  nell'anno precedente, di contratti di
vendita di  titoli  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  per  un  valore
complessivo non inferiore a lire 5.000 miliardi;
   c) possesso da parte degli amministratori e del direttore generale
dei requisiti di  onorabilita'  di  cui  all'art.  1,  quarto  comma,
lettera  c),  della  legge  23 marzo 1983, n. 77 e - limitatamente al
presidente, all'amministratore  delegato  o  unico  ed  al  direttore
generale  - dei requisiti di professionalita' di cui al medesimo art.
1, quarto comma, lettera b). Per le aziende ed istituti di credito si
applica  il  disposto  del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1985, n. 350.