Art. 3.
  1.  I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), si avvalgono
di apposito circuito telematico, al fine di formulare le  offerte  di
acquisto  o  di  vendita  dei  titoli.  Queste offerte possono essere
accettate  esclusivamente  dai  soggetti  indicati  nell'art.  1.  Le
negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio.
  2.  Fermo  il  disposto dell'art. 4, comma 3, in via transitoria le
offerte di cui al comma 1 possono essere formulate solo dai  soggetti
di cui all'art. 2.
  3.  I  soggetti  che  sottoscrivono  o  aderiscono alla convenzione
devono, ove cio' sia richiesto dalla Banca  d'Italia  ai  fini  della
migliore  esecuzione dei contratti, intrattenere rapporti di deposito
con la Banca d'Italia e  la  Monte  titoli  S.p.a.  ed  aderire  alla
liquidazione   giornaliera   dei   titoli   presso   le   stanze   di
compensazione, direttamente o attraverso altri soggetti abilitati.