Art. 3. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), si avvalgono di apposito circuito telematico, al fine di formulare le offerte di acquisto o di vendita dei titoli. Queste offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti indicati nell'art. 1. Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio. 2. Fermo il disposto dell'art. 4, comma 3, in via transitoria le offerte di cui al comma 1 possono essere formulate solo dai soggetti di cui all'art. 2. 3. I soggetti che sottoscrivono o aderiscono alla convenzione devono, ove cio' sia richiesto dalla Banca d'Italia ai fini della migliore esecuzione dei contratti, intrattenere rapporti di deposito con la Banca d'Italia e la Monte titoli S.p.a. ed aderire alla liquidazione giornaliera dei titoli presso le stanze di compensazione, direttamente o attraverso altri soggetti abilitati.