Art. 4.
  1. Nella convenzione dovranno essere previste le modalita':
   a)   per   l'accertamento   dei   requisiti  per  l'adesione  alla
convenzione dei nuovi partecipanti;
   b)  per  la  fissazione  di  un  termine  di  durata, comunque non
inferiore a tre mesi, all'impegno di cui al primo comma dell'art. 2;
   c)  per  lo svolgimento delle negoziazioni e la determinazione dei
meccanismi di formulazione delle  offerte,  con  la  fissazione,  tra
l'altro,  del  lotto  minimo  di contrattazione che non potra' essere
comunque inferiore a 5 miliardi di lire;
   d)  per la redazione dell'elenco dei titoli che formano oggetto di
negoziazione attraverso il circuito telematico e per la ripartizione,
tra i soggetti di cui all'art. 2, dei titoli sui quali sono tenuti ad
effettuare  le  offerte,  tenendo  conto  dell'esigenza  che  queste,
nell'insieme,    riguardino   un   numero   di   specie   di   titoli
sufficientemente ampio
per assicurare pluralita' di offerte e condizioni di competitivita';
   e)   per   la   verifica   dell'adempimento   degli  obblighi  dei
partecipanti e per la sospensione o l'esclusione dei  soggetti  dalle
negoziazioni a domanda o in caso di comportamenti non compatibili con
la funzionalita' delle negoziazioni;
   f)  per  la  modifica  della  convenzione, con l'indicazione delle
maggioranze necessarie, e per il suo rinnovo alla scadenza;
   g)  per  il  riparto  tra  i  partecipanti  alla convenzione delle
eventuali spese.
  2.  Il  rinnovo  della  convenzione  si  intendera' approvato salvo
diverso provvedimento del Ministro del tesoro da adottare entro il 30
novembre di ciascun anno.
  3.  Le modifiche del presente decreto sono automaticamente recepite
nel testo della convenzione, ove cio' sia necessario, fatta salva  la
facolta' di recesso.