Art. 4. 1. Nella convenzione dovranno essere previste le modalita': a) per l'accertamento dei requisiti per l'adesione alla convenzione dei nuovi partecipanti; b) per la fissazione di un termine di durata, comunque non inferiore a tre mesi, all'impegno di cui al primo comma dell'art. 2; c) per lo svolgimento delle negoziazioni e la determinazione dei meccanismi di formulazione delle offerte, con la fissazione, tra l'altro, del lotto minimo di contrattazione che non potra' essere comunque inferiore a 5 miliardi di lire; d) per la redazione dell'elenco dei titoli che formano oggetto di negoziazione attraverso il circuito telematico e per la ripartizione, tra i soggetti di cui all'art. 2, dei titoli sui quali sono tenuti ad effettuare le offerte, tenendo conto dell'esigenza che queste, nell'insieme, riguardino un numero di specie di titoli sufficientemente ampio per assicurare pluralita' di offerte e condizioni di competitivita'; e) per la verifica dell'adempimento degli obblighi dei partecipanti e per la sospensione o l'esclusione dei soggetti dalle negoziazioni a domanda o in caso di comportamenti non compatibili con la funzionalita' delle negoziazioni; f) per la modifica della convenzione, con l'indicazione delle maggioranze necessarie, e per il suo rinnovo alla scadenza; g) per il riparto tra i partecipanti alla convenzione delle eventuali spese. 2. Il rinnovo della convenzione si intendera' approvato salvo diverso provvedimento del Ministro del tesoro da adottare entro il 30 novembre di ciascun anno. 3. Le modifiche del presente decreto sono automaticamente recepite nel testo della convenzione, ove cio' sia necessario, fatta salva la facolta' di recesso.