Art. 5. 1. Nello stesso giorno di contrattazione i soggetti di cui all'art. 2 comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai contratti conclusi. Il contenuto e le modalita' delle comunicazioni sono stabiliti dalla Banca d'Italia, di intesa con la Consob. 2. La Banca d'Italia elabora in forma aggregata e pubblica le informazioni relative ai prezzi minimi, massimi e medi ponderati, nonche' alle quantita' negoziate attraverso il sistema.