Art. 5.
  1. Nello stesso giorno di contrattazione i soggetti di cui all'art.
2 comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai
contratti  conclusi.  Il contenuto e le modalita' delle comunicazioni
sono stabiliti dalla Banca d'Italia, di intesa con la Consob.
  2.  La  Banca  d'Italia  elabora  in  forma aggregata e pubblica le
informazioni relative ai prezzi minimi,  massimi  e  medi  ponderati,
nonche' alle quantita' negoziate attraverso il sistema.