Art. 3. I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 556 del 1986, citato nelle premesse, sono esenti: a) da ogni altra imposta diretta presente e futura; b) dall'imposta sulle successioni; c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c). I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.