Art. 4.
  Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate
annuali posticipate al 1› gennaio di ogni anno.
  La  prima cedola, scaduta il 1› gennaio 1988, verra' corrisposta il
1› aprile 1988; le rimanenti cedole saranno pagabili il 1› gennaio di
ciascuno degli anni dal 1989 al 1992.
  Gli  interessi  annuali  sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia, al netto  della  ritenuta  fiscale  del
6,25%, come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La  Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario, alle 5 lire piu' vicine - per eccesso o per difetto, a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi - l'importo della cedola relativa al taglio da lire un
milione.  Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra'
determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola
afferente al taglio minimo.
  Le  cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate,
a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e  godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.