Art. 4. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1 gennaio di ogni anno. La prima cedola, scaduta il 1 gennaio 1988, verra' corrisposta il 1 aprile 1988; le rimanenti cedole saranno pagabili il 1 gennaio di ciascuno degli anni dal 1989 al 1992. Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25%, come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine - per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi - l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo. Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.