Art. 6. La Banca d'Italia aprira', presso la propria filiale che verra' indicata dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL, un conto di deposito in titoli intestato ad una azienda di credito all'uopo indicata dall'istituto medesimo, per l'importo indicato al precedente art. 1, sul quale verranno versati i certificati di cui al presente decreto. La filiale medesima provvedera' quindi alla consegna dei certificati all'INADEL stesso. La suddetta azienda di credito provvedera' a versare in contanti alla Banca d'Italia l'importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo dei certificati attribuiti e il minore importo del ripianando onere; tale versamento avra' luogo, senza pagamento di dietimi di interesse, al momento dell'incasso della prima cedola di interesse; la Banca d'Italia provvedera' poi a riversare tale somma all'entrata del bilancio statale (capo X, cap. 5100). Alla Banca d'Italia e' inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984. La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato. Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.