Art. 2. L'indicazione geografica dei vini da tavola "Casalbordino" puo' essere completata dal riferimento al nome del vitigno "Sangiovese", nonche' dalle indicazioni aggiuntive rosso e rosato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 gennaio 1988 Il Ministro: PANDOLFI