Art. 2.
  L'indicazione  geografica  dei  vini  da tavola "Casalbordino" puo'
essere completata dal riferimento al nome del  vitigno  "Sangiovese",
nonche' dalle indicazioni aggiuntive rosso e rosato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 gennaio 1988
                                                Il Ministro: PANDOLFI