Art. 4.
  Le  spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1160 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del  bilancio  e  della
programmazione economica, per l'esercizio finanziario 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  nonche'  nel  Bollettino  ufficiale  di  questo
Ministero.
   Roma, addi' 8 marzo 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO