Art. 4. Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio finanziario 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino ufficiale di questo Ministero. Roma, addi' 8 marzo 1988 Il Ministro: COLOMBO