Art. 6. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1 marzo 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procedera' agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.