Art. 7. L'esecuzione delle operazioni di collocamento e' affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1 marzo 1988 e termineranno il giorno quattro dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avra' per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%. Tale provvigione potra' essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.