Art. 2. E' autorizzata la stampa di speciali modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare entro l'anno 1988. I modelli du cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione: da non staccare". I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche: - stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; - conformita' di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti; - dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituo Poligrafico e Zecca dello Stato, escluso gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti: a) per il formato a pagina singola: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5; b) per il formato a pagina doppia ripiegabile: larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5; I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimesioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine: - nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata; - nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata. I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto. Il modello originale deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automatizzata; entrambi i modelli devono essere privati delle bande di trascinamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 marzo 1988 Il Ministro: GAVA