(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   Sono   concessi  aiuti  al  magazzinaggio  privato  ai  produttori
italiani di olive da mensa, specificate  nel  successivo  art.  3,  i
quali  abbiano  sottoscritto  i  contratti di magazzinaggio di cui al
successivo art. 2, entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.