Art. 2. I produttori italiani di tali olive da mensa singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendono ottenere la concessione dell'aiuto al magazzinaggio per le olive da mensa di propria produzione o di produzione dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti, di cui al successivo art. 4 da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1. Il quantitativo minimo di olive oggetto dell'istanza ammonta a 100 quintali. Il contratto di magazzinaggio si intende concluso al momento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. dell'accettazione della suddetta istanza. L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante; b) ubicazione e capacita' dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalita' seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilita' del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso; c) precisazione del quantitativo di olive costituenti oggetto del richiesto contratto di magazzinaggio e campagna di produzione; d) dichiarazione del richiedente che dette olive sono di sua esclusiva proprieta' e disponibilita', oppure di esclusiva proprieta' dei propri associati; e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza; f) data e sottoscrizione autenticata della istanza.