Art. 4. L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza di cui al precedente art. 2 provvede senza indugio a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza accertando, in particolare, le generalita' e la qualita' del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, i quantitativi di olive da mensa immagazzinati oggetto della richiesta di aiuto, la campagna di produzione. In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio. L'istanza di cui al precedente art. 2 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari. Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, da spedire entro il termine di dieci giorni dalla data del controllo di cui al secondo comma del presente articolo, unitamente a: - originale dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3; - per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona che ha per esso firmato l'istanza ne ha la rappresentanza legale e la capacita' di obbligarlo; - per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato d'iscrizione di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza; - due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantita' di olive oggetto della richiesta di aiuto. Nei certificati di cui al secondo e terzo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attivita' svolta dal richiedente. Il rispetto del termine stabilito nel quarto comma per l'invio di tutta la documentazione ivi prevista e' condizione preliminare ed inderogabile per l'accettazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.