(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   L'organismo  regionale  di  controllo che ha ricevuto l'istanza di
cui al precedente art. 2  provvede  senza  indugio  a  verificare  la
corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza accertando, in
particolare,  le  generalita'  e   la   qualita'   del   dichiarante,
l'ubicazione  del  magazzino  di deposito, i quantitativi di olive da
mensa immagazzinati oggetto della richiesta di aiuto, la campagna  di
produzione.
   In  caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale
di controllo redige un'apposita dichiarazione, in calce  all'istanza,
che  deve  riportare  la  firma  del  funzionario  che ha eseguito il
controllo, la data e il timbro dell'ufficio.
   L'istanza  di  cui  al  precedente  art.  2  deve essere redatta e
presentata in quattro esemplari.
   Dei  quattro  esemplari,  uno  resta  all'organismo  regionale  di
controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui all'ultimo
comma  del  precedente  art.  3, uno viene restituito al richiedente,
mentre l'originale e il secondo esemplare  debbono  essere  trasmessi
dal  richiedente  stesso  all'A.I.M.A.  nella  sua  sede di Roma, via
Palestro n. 81, con lettera raccomandata  sottoscritta  dallo  stesso
produttore,  da  spedire  entro il termine di dieci giorni dalla data
del  controllo  di  cui  al  secondo  comma  del  presente  articolo,
unitamente a:
    -   originale  dell'attestazione  di  cui  all'ultimo  comma  del
precedente art. 3;
    -   per   i  produttori  che  sono  persone  giuridiche  od  enti
associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di  data
non  anteriore  a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza, dal
quale risulti  che  il  richiedente  si  trova  nel  pieno  e  libero
esercizio  di  tutti  i diritti, e la persona che ha per esso firmato
l'istanza  ne  ha  la  rappresentanza  legale  e  la   capacita'   di
obbligarlo;
    -  per  i  produttori  iscritti  presso  la  camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  il   relativo   certificato
d'iscrizione   di  data  non  anteriore  a  tre  mesi  alla  data  di
ricevimento dell'istanza;
    -  due  copie  del  verbale  di  introduzione  in  ammasso  della
quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il  richiedente
deve  sottoporre  a  vidimazione  del competente ufficio regionale un
apposito registro di carico e  scarico  riferito  alle  quantita'  di
olive oggetto della richiesta di aiuto.
   Nei  certificati di cui al secondo e terzo trattino del precedente
comma deve essere menzionata l'attivita' svolta dal richiedente.
   Il  rispetto del termine stabilito nel quarto comma per l'invio di
tutta la documentazione ivi prevista  e'  condizione  preliminare  ed
inderogabile  per  l'accettazione  dell'istanza  di cui al precedente
art. 2.