Art. 5. La durata del contratto di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello - non eccedente il 31 ottobre 1988 - dell'uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultima frazione del quantitativo di olive da mensa formante oggetto del contratto stesso. Qualora allo scadere dell'anzidetto termine del 31 ottobre 1988 sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata del contratto termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa e' considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data ed e' svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantita' verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale e' appurata la non presenza delle caratteristiche di qualita' sopra indicate non sara' corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A. Per il prodotto in ammasso sotto contratto l'ammassatore puo' chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto ovvero una frazione di essa. Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex spedito almeno quindici giorni prima della data da cui si propone abbia effetto, e' autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto organismo regionale di controllo. L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito. Il periodo massimo di ammasso, stabilito fino al 31 ottobre 1988 e' frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in periodi di un mese ciascuno. Per le olive da mensa uscite dall'ammasso nella seconda meta' del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso; per le olive uscite dall'ammasso nella prima meta' del mese finale tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.