(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   La  durata  del  contratto di magazzinaggio inizia il primo giorno
del mese successivo a quello del completamento  delle  operazioni  di
immagazzinamento   e  termina  il  giorno  precedente  quello  -  non
eccedente  il  31  ottobre  1988  -  dell'uscita  dall'ammasso  sotto
contratto  dell'ultima  frazione  del  quantitativo di olive da mensa
formante oggetto del contratto stesso.
   Qualora  allo  scadere  dell'anzidetto termine del 31 ottobre 1988
sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa,  la  durata
del  contratto termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o
frazione di essa e' considerata uscita dall'ammasso  sotto  contratto
in  pari  data  ed  e'  svincolata  dopo  la  constatazione della sua
esistenza in ammasso e la determinazione delle quantita' verbalizzate
dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione
di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo
stesso  prodotto e' di qualita' sana, leale e mercantile ed idoneo al
consumo  umano  diretto,  redatta  dal  soggetto  che  ha   formulato
l'attestazione  di  cui  all'ultimo  comma del precedente art. 3. Nei
confronti del prodotto per il quale e' appurata la non presenza delle
caratteristiche  di  qualita' sopra indicate non sara' corrisposto il
relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.
   Per  il  prodotto  in  ammasso  sotto contratto l'ammassatore puo'
chiedere  all'A.I.M.A.,  inviando   copia   della   richiesta   anche
all'organismo   regionale  di  controllo,  di  essere  autorizzato  a
svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto  ovvero  una
frazione di essa.
   Lo  svincolo,  da  chiedersi con telegramma o telex spedito almeno
quindici giorni prima della data da cui si propone abbia effetto,  e'
autorizzato   dall'A.I.M.A.  mediante  telegramma  inviato  anche  al
predetto organismo regionale di controllo.
   L'autorizzazione  s'intende  comunque  concessa qualora l'A.I.M.A.
non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni  dalla  ricezione
della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.
   Il  periodo  massimo di ammasso, stabilito fino al 31 ottobre 1988
e' frazionato, al fine della determinazione dell'importo  complessivo
dell'aiuto  da  erogare, in periodi di un mese ciascuno. Per le olive
da mensa uscite dall'ammasso nella seconda meta' del mese finale,  ai
fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese
stesso; per le olive uscite dall'ammasso nella prima meta'  del  mese
finale  tale  mese  non  viene calcolato ai fini della determinazione
dell'aiuto da erogare.