(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Durante il periodo di ammasso delle olive da mensa sotto contratto
l'ammassatore e' tenuto:
    1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'ultimo
trattino del quarto comma dell'art. 4 da tenersi conservato presso il
magazzino d'ammasso, nonche' in analogo registro conservato presso la
propria sede amministrativa:
      a) alla data di inizio del contratto, il carico delle quantita'
ammassate in magazzino;
      b)  alla  data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto
contratto, lo scarico delle quantita' uscite  indicando  gli  estremi
della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi
del precedente art. 5;
    2) comunicare all'A.I.M.A. a mezzo telegramma o telex i movimenti
di entrata o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in
cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.
   Prima   dell'uscita   del   prodotto  dall'ammasso  ai  sensi  del
precedente art. 5 l'ammassatore non puo' mettere in vendita o vendere
o  altrimenti  commercializzare  o  cedere, la partita, o frazione di
essa, sotto contratto, ne' sostituirle.
   Durante   il   periodo  di  ammasso,  l'ammassatore  e'  tenuto  a
permettere in ogni momento l'esecuzione  di  controlli  da  parte  di
funzionari  dell'A.I.M.A.,  dei  competenti organismi regionali, o di
altri organi  incaricati  dall'A.I.M.A.  stessa,  dando  all'uopo  la
propria collaborazione.