Art. 6. Durante il periodo di ammasso delle olive da mensa sotto contratto l'ammassatore e' tenuto: 1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'ultimo trattino del quarto comma dell'art. 4 da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonche' in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa: a) alla data di inizio del contratto, il carico delle quantita' ammassate in magazzino; b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, lo scarico delle quantita' uscite indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5; 2) comunicare all'A.I.M.A. a mezzo telegramma o telex i movimenti di entrata o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo. Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi del precedente art. 5 l'ammassatore non puo' mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto contratto, ne' sostituirle. Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore e' tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.