(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle olive da mensa e'
stabilito in L. 5.000/q.le/mese.
   L'importo  dell'aiuto  e' corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sara'
stato svincolato dall'ammasso l'intero quantitativo di olive da mensa
costituente  l'oggetto  del  contratto  ed  e'  calcolato  in base ai
quantitativi effettivi e loro giacenza accertati secondo le modalita'
previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.
   Qualora  i  quantitativi  effettivamente accertati, esclusi i cali
naturali, siano inferiori a q.li 100 di olive  da  mensa,  l'A.I.M.A.
non corrispondera' l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.
   La  dimostrazione  dei  quantitativi usciti dall'ammasso a seguito
delle autorizzazioni  dell'A.I.M.A.  sara'  fornita  dall'ammassatore
esclusivamente  tramite fatture di vendita per destinazione uso umano
diretto, in originale o copie debitamente autenticate,  con  relative
bolle  di  accompagnamento  del  prodotto  in  questione.  Le fatture
anzidette  debbono  essere  inviate  all'A.I.M.A.   unitamente   alla
documentazione  di cui al secondo comma del precedente art. 5, mentre
le  bolle  di  accompagnamento  debbono  essere   conservate   presso
l'ammassatore   per   essere   esibite   all'A.I.M.A.   a   richiesta
dell'Azienda medesima.