Art. 7. Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle olive da mensa e' stabilito in L. 5.000/q.le/mese. L'importo dell'aiuto e' corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sara' stato svincolato dall'ammasso l'intero quantitativo di olive da mensa costituente l'oggetto del contratto ed e' calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenza accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo. Qualora i quantitativi effettivamente accertati, esclusi i cali naturali, siano inferiori a q.li 100 di olive da mensa, l'A.I.M.A. non corrispondera' l'aiuto per l'intero quantitativo accertato. La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sara' fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette debbono essere inviate all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.