(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   Salvo  casi  di  forza  maggiore,  se l'ammassatore non adempie le
obbligazioni che gli incombono in virtu' del contratto e del presente
atto, l'aiuto non e' corrisposto.
   In   caso   di   inadempimento   per   cause  di  forza  maggiore,
l'ammassatore  e'   obbligato   a   darne   immediata   comunicazione
all'A.I.M.A.  che  determina  le  misure necessarie in relazione alle
circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.