Art. 10. 1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (a), prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali. -------
(a) Il testo del quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), e' il seguente: "Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni".