Art. 10.
 
  1.  Sono  ulteriormente  prorogate  fino  al  31  dicembre  1988 le
disposizioni di cui al quarto e quinto comma  dell'articolo  1  della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 (a), prorogate da ultimo con decreto-legge
27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  novembre  1986,  n.  789,  concernenti  la  semplificazione delle
procedure in  materia  di  localizzazione  delle  opere  destinate  a
servizi pubblici degli enti locali.
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             (a) Il testo del quarto e quinto comma dell'art. 1 della
          legge n.  1/1978  (Accelerazione  delle  procedure  per  la
          esecuzione  di  opere pubbliche e di impianti e costruzioni
          industriali), e' il seguente:
             "Nei  casi  in  cui  lo  strumento  urbanistico  vigente
          contenga   destinazioni   specifiche   di   aree   per   la
          realizzazione   di   servizi   pubblici  l'approvazione  di
          progetti  di  opere  pubbliche  da  parte   del   consiglio
          comunale,   anche   se   non   conformi   alle   specifiche
          destinazioni di piano, non comporta necessita' di  varianti
          allo strumento urbanistico medesimo.
             Nel  caso  in  cui  le  opere ricadano su aree che negli
          strumenti  urbanistici  approvati  non  sono  destinate   a
          pubblici  servizi,  la deliberazione del consiglio comunale
          di  approvazione  del  progetto  costituisce  adozione   di
          variante   degli   strumenti   stessi,   non  necessita  di
          autorizzazione regionale preventiva e viene  approvata  con
          le  modalita'  previste  dagli  articoli 6 e seguenti della
          legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
          integrazioni".