Art. 11. 1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 62 (a), nonche' i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge (a), prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (b). 2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 3-bis. Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28 )) (( luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 26 settembre 1981, n. 536 (c), e quelle dell'articolo 12 della )) (( legge 13 agosto 1984, n. 462 (d), debbono intendersi riferite )) (( anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a )) (( servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. )) --------
(a) Il testo degli articoli 17 e 24 della legge n. 64/1981 e' riportato in appendice. (b) Il testo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 791/1985 e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 15 del D.L. n. 397/1981 e' riportato in appendice. (d) Il testo dell'art. 12 della legge n. 462/1984 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 11: Il testo degli articoli 17 e 24 della legge n. 64/1981 (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) e' il seguente: "Art. 17. - Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983. Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi". "Art. 24. - Il termine di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985. L'esenzione di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Il termine di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, e' prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Con riferimento alla nota (b) all'art. 11: Il testo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 791/1985 (Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonche' di calamita' naturali) e' il seguente: "4. L'attivita' e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gia' prorogati dalla legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1987. Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento del predetto Ispettorato, la spesa autorizzata con l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e' elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9051 dello stato di previsione del Ministero del lavori pubblici per gli anni 1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'ispettorato generale possono essere affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia". Con riferimento alla nota (c) all'art. 11: Il testo dell'art. 15 del D.L. n. 397/1981 (Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici) e' il seguente: "Art. 15. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i sindaci dei comuni compresi fra quelli colpiti dal terremoto del gennaio 1968 devono provvedere all'accertamento dell'attuale situazione di utilizzo dei ricoveri provvisori comunque installati nei relativi territori di competenza. L'accertamento dovra' avere per oggetto: a) le generalita' delle persone a cui i ricoveri provvisori sono stati assegnati in dipendenza od in causa degli eventi sismici; b) le generalita' degli attuali occupanti. Il risultato degli accertamenti e' comunicato dai sindaci, entro quindici giorni dalla scadenza del termine anzidetto alla intendenza di finanza competente per territorio. Le intendenze di finanza provvedono, sentita la commissione di cui all'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, alla regolarizzazione di tutte le situazioni che non risultino aver causa da provvedimenti formali, emessi dalla commissione anzidetta o dai sindaci. Nei provvedimenti di regolarizzazione delle situazioni che sono state oggetto di accertamento le intendenze determinano il corrispettivo di uso, tenuto conto delle condizioni economiche degli alloggiati e i ricoveri provvisori con riferimento all'attuale consistenza e stato di conservazione dei medesimi. Dalla data dei provvedimenti di cui ai commi precedenti gli occupanti i ricoveri provvisori sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica. Dalle norme di cui ai commi precedenti sono esclusi coloro che risultino occupanti dei ricoveri provvisori in base ad assegnazioni in dipendenza od a causa degli eventi sismici. Le intendenze di finanza provvedono, tra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dal precedente art. 14- bis. Dal 1 gennaio 1982 sono tenuti al pagamento secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali. Nessun compenso di uso e rimborso per forniture di acqua, energia elettrica ed altri servizi e' dovuto per il periodo anteriore ai provvedimenti di cui al presente articolo. A decorrere dal 1 gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua e' a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori". Con riferimento alla nota (d) all'art. 11: Il testo dell'art. 12 della legge n. 462/1984 (Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici) e' il seguente: "Art. 12. - Agli effetti del settimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che facevano parte dei nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorche' nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione".