Art. 11.
 
  1.  Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attivita' ed
il funzionamento dell'Ispettorato generale per le  zone  colpite  dai
terremoti  del  gennaio  1968,  di  cui all'articolo 17 della legge 7
marzo 1981, n. 62 (a), nonche' i  benefici  di  cui  all'articolo  24
della   medesima   legge   (a),  prorogati  da  ultimo  dal  comma  4
dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,   n.   791,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46
(b).
  2.  Alla  spesa  derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in
lire 500 milioni per il 1988, si  provvede  mediante  utilizzo  delle
disponibilita'  iscritte  sul capitolo 9051 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso  anno,  che  all'uopo
sono   versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma  1.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28    ))
(( luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 26 settembre 1981, n. 536 (c), e quelle dell'articolo 12 della  ))
(( legge 13 agosto 1984, n. 462 (d), debbono intendersi riferite   ))
(( anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a         ))
(( servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato.         ))
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             (a)  Il  testo  degli  articoli  17  e 24 della legge n.
          64/1981 e' riportato in appendice.
             (b)  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1  del D.L. n.
          791/1985 e' riportato in appendice.
             (c)  Il  testo  dell'art.  15  del  D.L.  n. 397/1981 e'
          riportato in appendice.
             (d)  Il  testo  dell'art.  12 della legge n. 462/1984 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 11:
             Il  testo  degli articoli 17 e 24 della legge n. 64/1981
          (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle
          zone  del  Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968)
          e' il seguente:
             "Art.  17.  - Il funzionamento dell'Ispettorato generale
          per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del  gennaio  1968,
          istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968,
          n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18  marzo
          1968,  n. 241, e' ulteriormente prorogato fino a quando non
          sara'  provveduto  alla  riforma  dell'Amministrazione  dei
          lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.
             Per   gli  oneri  di  carattere  generale  necessari  al
          funzionamento dell'Ispettorato generale e'  autorizzata  la
          spesa  di  lire  600  milioni  da  iscrivere nello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici  per  ciascuno
          degli anni finanziari 1982 e 1983.
             Ad  integrazione  di quanto disposto con il quarto comma
          dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976,  n.  178,  il  capo
          dell'Ispettorato  generale  potra'  emettere  anticipazioni
          complessive a favore dei sindaci i quali  provvederanno  di
          volta in volta mediante mandati nominativi".
             "Art. 24. - Il termine di cui all'art. 16 della legge 14
          ottobre  1974,  n.  504,  concernente  le  esenzioni  dalle
          imposte  di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche'
          dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato  con
          l'art.   16   della  legge  29  aprile  1976,  n.  178,  e'
          ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.
             L'esenzione  di  cui  all'art. 16 della legge 14 ottobre
          1974, n.  504, si intende  riferita  anche  alle  tasse  di
          concessione   comunale   istituite   con   l'art.   8   del
          decreto-legge 10 novembre 1978, n.  702,  convertito  nella
          legge 8 gennaio 1979, n. 3.
             Il termine di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 giugno
          1978, n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 4
          agosto  1978,  n.  474, e' prorogato fino a sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 11:
             Il  testo  del  comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 791/1985
          (Provvedimenti  urgenti  in  materia  di  opere  e  servizi
          pubblici, nonche' di calamita' naturali) e' il seguente:
             "4.  L'attivita'  e  il  funzionamento  dell'Ispettorato
          generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968
          di  cui  all'art.  17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gia'
          prorogati  dalla  legge  13  agosto  1984,  n.  462,   sono
          ulteriormente  prorogati sino al 31 dicembre 1987.  Per far
          fronte  agli  oneri  di  carattere  generale  connessi   al
          funzionamento    del   predetto   Ispettorato,   la   spesa
          autorizzata con l'art. 6, comma  9,  del  decreto-legge  29
          dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella
          legge 27 febbraio 1984,  n.  18,  e'  elevata  a  lire  900
          milioni  cui  si provvede mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto al cap.  9051  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del lavori pubblici per gli anni
          1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'ispettorato  generale
          possono   essere   affidate   al  provveditore  alle  opere
          pubbliche della Sicilia".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 11:
             Il  testo  dell'art. 15 del D.L. n. 397/1981 (Interventi
          in favore di alcune zone della Sicilia occidentale  colpite
          da eventi sismici) e' il seguente:
             "Art.  15.  -  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
          presente decreto i sindaci dei comuni compresi  fra  quelli
          colpiti  dal  terremoto  del gennaio 1968 devono provvedere
          all'accertamento dell'attuale situazione  di  utilizzo  dei
          ricoveri   provvisori   comunque  installati  nei  relativi
          territori di competenza.
             L'accertamento dovra' avere per oggetto:
               a)  le  generalita'  delle  persone  a  cui i ricoveri
          provvisori sono stati assegnati in dipendenza od  in  causa
          degli eventi sismici;
               b) le generalita' degli attuali occupanti.
             Il   risultato  degli  accertamenti  e'  comunicato  dai
          sindaci, entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine
          anzidetto   alla   intendenza  di  finanza  competente  per
          territorio.
             Le   intendenze   di   finanza  provvedono,  sentita  la
          commissione di cui all'art. 2 del D.L. 12 aprile  1948,  n.
          1010,  alla regolarizzazione di tutte le situazioni che non
          risultino aver causa da provvedimenti formali, emessi dalla
          commissione anzidetta o dai sindaci.
             Nei  provvedimenti  di regolarizzazione delle situazioni
          che  sono  state  oggetto  di  accertamento  le  intendenze
          determinano  il  corrispettivo  di  uso, tenuto conto delle
          condizioni  economiche  degli  alloggiati  e   i   ricoveri
          provvisori  con riferimento all'attuale consistenza e stato
          di conservazione dei medesimi.
             Dalla  data dei provvedimenti di cui ai commi precedenti
          gli  occupanti  i  ricoveri  provvisori  sono   tenuti   al
          pagamento,  secondo  i  rispettivi consumi, della fornitura
          dell'acqua e dell'energia elettrica.
             Dalle  norme  di  cui  ai  commi precedenti sono esclusi
          coloro che risultino occupanti dei ricoveri  provvisori  in
          base  ad assegnazioni in dipendenza od a causa degli eventi
          sismici.
             Le  intendenze  di  finanza  provvedono, tra l'altro, ad
          emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'art.  6
          della  legge  29  aprile  1976, n. 178, come modificato dal
          precedente art. 14- bis.
             Dal  1›  gennaio 1982 sono tenuti al pagamento secondo i
          rispettivi   consumi,   della   fornitura   dell'acqua    e
          dell'energia   elettrica   gli   occupanti   dei   ricoveri
          provvisori che insistono su aree non demaniali.
             Nessun  compenso  di  uso  e  rimborso  per forniture di
          acqua, energia elettrica ed altri servizi e' dovuto per  il
          periodo  anteriore  ai  provvedimenti  di  cui  al presente
          articolo.
             A  decorrere  dal  1›  gennaio  1982  il pagamento della
          fornitura dell'acqua  e'  a  carico  degli  alloggiati  nei
          ricoveri provvisori".
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 11:
             Il testo dell'art. 12 della legge n. 462/1984 (Modifiche
          ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio  1981,  n.  397,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 26 settembre
          1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.  799,
          convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
          1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64,  nonche'  alla
          legge  29  aprile  1976,  n. 178, concernenti interventi in
          favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite  da
          eventi sismici) e' il seguente:
   "Art.  12.  -  Agli  effetti  del  settimo  comma dell'art. 15 del
decreto-legge 28 luglio  1981,  n.  397,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  536,  sono da
considerarsi assegnatari  in  dipendenza  od  a  causa  degli  eventi
sismici  anche  coloro  che  facevano  parte  dei nuclei familiari di
terremotati che vivevano o vivono in  ricoveri  provvisori  ancorche'
nei  loro  confronti  non  sia  stato emesso formale provvedimento di
assegnazione".