Art. 12.
 
  1.  I  termini  previsti  dal quarto e sesto comma dell'articolo 18
della legge 5 agosto 1978, n.  457,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni   (a),   concernenti   rispettivamente   gli  interventi
assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo  articolo
18  (a),  per  programmi  da  realizzarsi anche fuori dell'ambito dei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (b), e simili,
nonche'  gli  interventi  sulle  aree  comprese nei piani di zona, su
quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della  legge  22  ottobre
1971,  n.  865  (c), ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi
del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977,  n.  10
(d),  sono  prorogati,  rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1›
gennaio 1990.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  18 della legge n. 457/1978 e'
          riportato in appendice.
             (b)   La  legge  n.  167/1962  reca:  "Disposizioni  per
          favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia
          economica e popolare".
             (c)  Il  testo  dell'art.  51 della legge n. 865/1971 e'
          riportato in appendice.
             (d)  Il  testo  dell'art.  13  della legge n. 10/1977 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:
             Il testo dell'art. 18 della legge n. 457/1978 (Norme per
          l'edilizia residenziale) e' il seguente:
             "Art.  18  (Beneficiari  dei mutui agevolati). - I mutui
          previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione  di
          programmi  di  edilizia  residenziale  in aree comprese nei
          piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,  n.  167  e
          successive  modificazioni e integrazioni e sono concessi ad
          enti  pubblici  che  intendano  costruire   abitazioni   da
          assegnare   in   proprieta',   a   cooperative  edilizie  a
          proprieta' individuale, ad imprese  di  costruzione  ed  ai
          privati  che intendano costruire la propria abitazione, con
          onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5  per  cento,
          oltre  al  rimborso  del  capitale.  L'onere  a  carico del
          mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo  art.  20,
          in  misura differenziata, a seconda della fascia di reddito
          di  appartenenza,  al  momento  dell'assegnazione  per  gli
          alloggi  realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie
          a proprieta' individuale,  dell'acquisto  per  gli  alloggi
          realizzati   da   imprese   di  costruzione,  dell'atto  di
          liquidazione finale  del  mutuo  per  quelli  costruiti  da
          privati.
             L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente e
          il  relativo  frazionamento  dei  mutui  ovvero  l'atto  di
          liquidazione  finale,  nel  caso  di  alloggi  costruiti da
          privati, devono essere  effettuati  rispettivamente,  entro
          due  anni  ed  entro  sei mesi dalla data d'ultimazione dei
          lavori, a pena di decadenza dal  beneficio  dei  contributi
          sugli  interessi  di  preammortamento  previsto  al secondo
          comma del successivo art. 36.
             I  mutui  di  cui al primo comma possono essere concessi
          altresi' a comuni  ed  a  istituti  autonomi  per  le  case
          popolari,  che  intendano costruire abitazioni da assegnare
          in locazione nonche' a cooperative  edilizie  a  proprieta'
          indivisa.  In  tali  casi l'onere a carico dei mutuatari e'
          del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
             Fino  alla  data  del  31  dicembre  1983 gli interventi
          assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente
          articolo  sono destinati per programmi da realizzarsi anche
          fuori dall'ambito dei piani di zona di cui  alla  legge  18
          aprile   1962,   n.   167,   e  successive  integrazioni  e
          modificazioni, ovvero fuori dalle aree delimitate ai  sensi
          dell'art.   51  della  legge  22  ottobre  1971,  n. 865, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  quando  siano
          esaurite  le  aree  all'interno  dei  piani di zona e delle
          delimitazioni predette.
             Gli  interventi  al  di fuori delle aree di cui al comma
          precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in  base
          a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
          gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il  limite
          di  lire  24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo
          comma, il costo dell'area non potra'  essere  computato  in
          misura   superiore   a  quello  determinato  dai  parametri
          definiti dalla regione  ai  sensi  del  secondo  comma  del
          medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
             Dal  1›  gennaio  1981 gli interventi di cui al presente
          articolo devono essere realizzati sulle aree  comprese  nei
          piani  di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167,
          su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della  legge  22
          ottobre  1971,  n.  865,  ovvero  su quelle espropriate dai
          comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28
          gennaio 1977, n. 10".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 12:
             Il testo dell'art. 51 della legge n. 685/1971 (Programmi
          e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;  norme
          sulla  espropriazione  per  pubblica utilita'; modifiche ed
          integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18  aprile
          1962,  n. 167, 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
          di  spesa   per   interventi   straordinari   nel   settore
          dell'edilizia  residenziale,  agevolata e convenzionata) e'
          il seguente:
             "Art.  51.  -  Nei  comuni  che non dispongono dei piani
          previsti dalla legge 18 aprile 1962, n.  167,  i  programmi
          costruttivi   sono   localizzati   su   aree  indicate  con
          deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone
          residenziali  dei  piani  regolatori  e  dei  programmi  di
          fabbricazione, sempre  che  questi  risultino  approvati  o
          adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
             Con   la   stessa   deliberazione  sono  precisati,  ove
          necessario, anche in variazione ai piani regolatori  ed  ai
          programmi  di  fabbricazione vigenti, i limiti di densita',
          di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati,  nonche'  i
          rapporti  massimi  fra  spazi destinati agli insediamenti e
          spazi pubblici o riservati  alle  attivita'  collettive,  a
          verde  pubblico  ed a parcheggio, in conformita' alle norme
          di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto
          1967, n. 765.
             La  deliberazione  del  consiglio  comunale  e' adottata
          entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione
          oppure  dagli  enti  costruttori  e  diventa esecutiva dopo
          l'approvazione   dell'organo   di   controllo   che    deve
          pronunciare  entro  venti giorni dalla data di trasmissione
          della delibera,  con  gli  effetti  nel  caso  di  silenzio
          stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
             Qualora  il  consiglio  comunale  non  provveda entro il
          termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area  e'
          effettuata dal presidente della giunta regionale.
             La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del
          presidente della giunta regionale  comporta  l'applicazione
          delle  norme  in  vigore  per  l'applicazione  dei piani di
          zona".
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 12:
             Il  testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme per
          la edificabilita' dei suoli) e' il seguente:
             "Art.   13  (Programmi  pluriennali  di  attuazione).  -
          L'attuazione degli strumenti urbanistici  generali  avviene
          sulla  base  di  programmi  pluriennali  di  attuazione che
          delimitano le aree e le zone -  incluse  o  meno  in  piani
          particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione
          -  nelle  quali  debbono  realizzarsi,  anche  a  mezzo  di
          comparti,  le  previsioni  di detti strumenti e le relative
          urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo  non
          inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
             Nella  formulazione  dei programmi deve essere osservata
          la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica  e
          popolare  e  aree riservate all'attivita' edilizia privata,
          stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile  1962,
          n.  167,  e  successive  modificazioni,  come modificato ai
          sensi dell'art. 2 della presente legge.
             La   regione   stabilisce   con   propria  legge,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   il  contenuto  ed  il  procedimento  di
          formazione  dei  programmi   pluriennali   di   attuazione,
          individua  i  comuni  esonerati,  anche  in  relazione alla
          dimensione,    all'andamento    demografico     ed     alle
          caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta
          comunque eccezione per  quelli  di  particolare  espansione
          industriale  e  turistica  dall'obbligo  di dotarsi di tali
          programmi e prevede le forme e le  modalita'  di  esercizio
          dei   poteri   sostitutivi   nei   confrontii   dei  comuni
          inadempienti.
             Nei  comuni  obbligati  ai  sensi  del  terzo  comma  la
          concessione di cui all'art. 1 della presente legge e'  data
          solo  per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al
          di fuori di esse, per le opere e  gli  interventi  previsti
          dal  precedente  art.  9, sempreche' non siano in contrasto
          con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
             Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di
          fuori  dei  casi  previsti   nel   precedente   comma,   la
          concessione  e'  data dai comuni obbligati soltanto su aree
          dotate di opere di urbanizzazione o  per  le  quali  esista
          l'impegno dei concessionari a realizzarle.
             Qualora  nei  tempi indicati dai programmi di attuazione
          gli aventi titolo non  presentino  istanza  di  concessione
          singolarmente  o  riuniti in consorzio, il comune espropria
          le aree  sulla  base  delle  disposizioni  della  legge  22
          ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
             Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai
          beni immobili di proprieta' dello Stato.
             La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione
          delle aree espropriate.
   Nei  comuni  esonerati trova applicazione la norma di cui al primo
comma del precedente art. 4".