Art. 12. 1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni (a), concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo articolo 18 (a), per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (b), e simili, nonche' gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c), ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (d), sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1 gennaio 1990. --------
(a) Il testo dell'art. 18 della legge n. 457/1978 e' riportato in appendice. (b) La legge n. 167/1962 reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare". (c) Il testo dell'art. 51 della legge n. 865/1971 e' riportato in appendice. (d) Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 12: Il testo dell'art. 18 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente: "Art. 18 (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed ai privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati. L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente e il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo art. 36. I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale. Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dall'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori dalle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo comma, il costo dell'area non potra' essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Dal 1 gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10". Con riferimento alla nota (c) all'art. 12: Il testo dell'art. 51 della legge n. 685/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e' il seguente: "Art. 51. - Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variazione ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente della giunta regionale. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei piani di zona". Con riferimento alla nota (d) all'art. 12: Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilita' dei suoli) e' il seguente: "Art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confrontii dei comuni inadempienti. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato. La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4".