Art. 13.
 
((  1. Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore       ))
(( generale o di regolamento edilizio con annesso programma di     ))
(( fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici  ))
(( approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale,       ))
il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94 (a) , gia' prorogato con decreto-legge 22 dicembre
1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› marzo
1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi
pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (b) , e' differito al 31 dicembre 1989.
  2.   Il   termine  del  31  dicembre  1987,  previsto,  da  ultimo,
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1› marzo 1985, n. 42 (c),
concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad  edificare
in  presenza  delle  condizioni ivi indicate, e' prorogato fino al 31
dicembre 1989.
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             (a)  Il  testo  dell'intero art. 6 del D.L. n. 9/1982 e'
          riportato in appendice.
             (b)  Per il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (d) all'art. 12.
             (c)  L'art.  1,  comma  5, del D.L. n. 901/1984 (Proroga
          della vigenza  di  taluni  termini  in  materia  di  lavori
          pubblici) prorogava al 31 dicembre 1987 il termine previsto
          dal primo comma  dell'art.  8  del  D.L.  n.  9/1982  cosi'
          formulato:   "Fino  al  31  dicembre  1984  la  domanda  di
          concessione  ad  edificare  per  interventi   di   edilizia
          residenziale  diretti  alla costruzione di abitazioni od al
          recupero del  patrimonio  edilizio  esistente,  si  intende
          accolta  qualora  entro  novanta giorni dalla presentazione
          del  progetto  e  della  relativa  domanda  non  sia  stato
          comunicato  il  provvedimento motivato con cui viene negato
          il rilascio".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:
             Il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  n. 9/1982 (Norme per
          l'edilizia  residenziale  e  provvidenze  in   materia   di
          sfratti) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  I  comuni  con  popolazione  fino a 10.000
          abitanti  sono  esonerati  dall'obbligo   di   dotarsi   di
          programmi  pluriennali  di  attuazione. Le regioni indicano
          quali  comuni  con  popolazione  al  di  sotto  dei  10.000
          abitanti  sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di
          attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato
          indicando  le ragioni di carattere ambientale, turistico ed
          industriale che rendano necessaria la  formazione  di  tale
          strumento.
             Per   la   formazione   dei   programmi  pluriennali  di
          attuazione, ai sensi dell'art. 13 della  legge  28  gennaio
          1977,  n. 10, non e' richiesta l'approvazione regionale ne'
          alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali  o
          subregionali.  Detti  programmi pluriennali devono tuttavia
          essere inviati in copia alle regioni.
             Per  le  aree  non comprese nei programmi pluriennali di
          attuazione le concessioni e le autorizzazioni  a  costruire
          sono rilasciate quando si tratti di interventi:
               a)   diretti   al  recupero  del  patrimonio  edilizio
          esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere ((  b),
          c) e d), )) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
               b)  da  realizzare  su aree di completamento che siano
          dotate  di  opere  di  urbanizzazione  primaria   collegate
          funzionalmente con quelle comunali;
               c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.
             Le  disposizioni di cui al comma precedente si applicano
          sino al 31 dicembre 1984.".