Art. 13. (( 1. Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore )) (( generale o di regolamento edilizio con annesso programma di )) (( fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici )) (( approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale, )) il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (a) , gia' prorogato con decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (b) , e' differito al 31 dicembre 1989. 2. Il termine del 31 dicembre 1987, previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42 (c), concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, e' prorogato fino al 31 dicembre 1989. -------
(a) Il testo dell'intero art. 6 del D.L. n. 9/1982 e' riportato in appendice. (b) Per il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 si veda in appendice il riferimento alla nota (d) all'art. 12. (c) L'art. 1, comma 5, del D.L. n. 901/1984 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici) prorogava al 31 dicembre 1987 il termine previsto dal primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 9/1982 cosi' formulato: "Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio". APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 13: Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) e' il seguente: "Art. 6. - I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e' richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi: a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere (( b), c) e d), )) della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984.".