Art. 14. 1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (a), concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, e' prorogato di cinque anni. 2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 5- bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42 (b) , concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, e' ulteriormente prorogata di due anni. --------
(a) Il terzo comma dell'art. 8 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilita' dei suoli) prevede che: "Per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione". (b) Il testo del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 865/1971 e' il seguente: "L'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso". Il D.L. n. 901/1984 prorogava di un anno il predetto termine.