Art. 14.
 
  1.  Il  termine  di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (a),  concernente  la  determinazione  del  costo
delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, e'
prorogato di cinque anni.
  2.  Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine,
di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971,
n.   865,   gia'   prorogato  dall'articolo  1,  comma  5-  bis,  del
decreto-legge   22   dicembre   1984,   n.   901,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1›  marzo 1985, n. 42 (b) , concernente
precedente proroga  delle  occupazioni  d'urgenza,  e'  ulteriormente
prorogata di due anni.
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             (a)  Il  terzo  comma dell'art. 8 della legge n. 10/1977
          (Norme per la edificabilita' dei suoli) prevede  che:  "Per
          un  periodo  di  dieci  anni  dall'entrata  in vigore della
          presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo
          delle  aree,  ai fini della convenzione, sia determinato in
          misura  pari   al   valore   definito   in   occasione   di
          trasferimenti   di   proprieta'  avvenuti  nel  quinquennio
          anteriore alla data della convenzione".
             (b)  Il testo del secondo comma dell'art. 20 della legge
          n.  865/1971 e' il  seguente:  "L'occupazione  puo'  essere
          protratta  fino  a cinque anni dalla data di immissione del
          possesso". Il D.L. n.  901/1984 prorogava  di  un  anno  il
          predetto termine.