Art. 16.
 
  1.   Il   termine   previsto   dal  comma  4  dell'articolo  8  del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (a), e' prorogato
di trenta giorni.
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             (a)  Il comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 366/1987 fissava
          in sessanta giorni, dalla data di entrata in  vigore  della
          legge  di  conversione  di detto decreto, il termine per la
          presentazione delle domande di contributo  da  parte  delle
          imprese  esercenti  attivita'  delle fonderie di ghisa e di
          acciaio che realizzassero, entro la data  del  31  dicembre
          1988,  riduzioni  di capacita' produttiva relativa ai getti
          di ghisa e  di  acciaio  mediante  rottamazione  dei  forni
          fusori e degli impianti di formatura.