Art. 16. 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (a), e' prorogato di trenta giorni. ---------
(a) Il comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 366/1987 fissava in sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto, il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese esercenti attivita' delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzassero, entro la data del 31 dicembre 1988, riduzioni di capacita' produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura.