Art. 17.
 
  1.  Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei
termini  di  scadenza,  previsto  dall'articolo  3,  comma   1,   del
decreto-legge   19   settembre   1987,   n.   384,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (a), e' prorogato
al 31 dicembre 1988.
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             (a)  Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 384/1987
          (Disposizioni  urgenti   in   favore   dei   comuni   della
          Valtellina,  della  Val Formazza, della Val Brembana, della
          Val Camonica e delle altre zone dell'Italia  settentrionale
          e    centrale    colpiti   dalle   eccezionali   avversita'
          atmosferiche dei mesi  di  luglio  e  agosto  1987)  e'  il
          seguente:  "1.  Nel  periodo  19 luglio-31 dicembre 1987 e'
          sospeso il termine di scadenza dei vaglia  cambiari,  delle
          cambiali  e  di  ogni  altro titolo di credito avente forza
          esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari  e  ipotecari
          pubblici  e  privati  pagabili  da  debitori  domiciliati o
          residenti  nei  comuni  di  cui  all'articolo  1  emessi  o
          comunque  pattuiti  o autorizzati prima del 19 luglio 1987.
          Le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura  cureranno,  in  appendice  al  bollettino  dei
          protesti cambiari, apposite pubblicazioni  di  rettifica  a
          favore  di  quanti,  residenti  o  domiciliati  nei  comuni
          indicati nell'articolo  1,  comma  1,  dimostrino  di  aver
          subito  protesti  di  cambiali o vaglia cambiari ricompresi
          nella sospensione dei termini di cui al presente comma.  Le
          pubblicazioni  di  rettifica, da effettuarsi gratuitamente,
          possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia  richiesto
          la levata del protesto".