Art. 17. 1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (a), e' prorogato al 31 dicembre 1988. ---------
(a) Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) e' il seguente: "1. Nel periodo 19 luglio-31 dicembre 1987 e' sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'articolo 1 emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 19 luglio 1987. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto".