Art. 18.
 
(( 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere     ))
(( pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi   ))
(( nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di              ))
(( Catanzaro e Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di         ))
(( lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la     ))
(( protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.          ))
(( 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile,    ))
(( sul presupposto di un programma globale degli interventi        ))
(( predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti       ))
(( locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri,         ))
(( provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la            ))
(( realizzazione dei singoli interventi.                           ))
(( 3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane,  ))
(( turistiche, alberghiere e della pesca, nonche' di quelle        ))
(( agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si          ))
(( applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9  ))
(( della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato             ))
(( dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987,   ))
(( n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, ))
(( n. 120 (a), le cui disponibilita' finanziarie sono              ))
(( integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla    ))
(( legge 15 ottobre 1981, n. 590 (b), le cui disponibilita'        ))
(( finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; ))
(( nonche', per le imprese industriali, i benefici previsti dagli  ))
(( articoli 5 e 5- bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n.     ))
(( 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre     ))
(( 1987, n. 470 (c), le cui disponibilita' sono aumentate di       ))
(( lire 10 miliardi per l'anno 1988.                               ))
(( 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari  ))
(( rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 ))
(( miliardi per l'anno 1988, si provvede quanto a lire 100         ))
(( miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente                ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello    ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno         ))
(( medesimo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n.   ))
(( 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di      ))
(( ricerca e innovazione" e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno  ))
(( 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento      ))
(( iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del         ))
(( Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario,          ))
(( utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore  ))
(( della regione Calabria".                                        ))
(( 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con      ))
(( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.           ))
-------
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 198/1985 e'
          riportato in appendice.
             (b) La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo
          di solidarieta' nazionale".
             (c)  Il  testo  degli  articoli  5  e 5- bis del D.L. n.
          384/1987 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 18:
             L'art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni
          causati dalle eccezionali calamita' naturali ed  avversita'
          atmosferiche  nei  mesi  di  dicembre  1984 e gennaio 1985.
          Nuova  disciplina  per   la   riscossione   agevolata   dei
          contributi  agricoli  di cui alla legge 15 ottobre 1981, n.
          590) e' il seguente:
             "Art.   9.  -  Alle  imprese  industriali,  commerciali,
          artigiane, alberghiere, turistiche e  della  pesca,  aventi
          impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamita'
          naturali ed avversita' atmosferiche dei  mesi  di  dicembre
          1984  e  gennaio  1985 che saranno indicati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del  tesoro,  si  applicano  le  provvidenze  previste  dal
          decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952,  n.
          50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso
          il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge
          11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del
          danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5
          milioni  nei  casi  in  cui  il  danno accertato non superi
          l'importo di lire venticinque milioni.
             In  alternativa alle provvidenze indicate nel precedente
          comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese,
          individuali  e  sociali,  e  agli  artigiani, finanziamenti
          agevolati quinquennali, fino a  concorrenza  dell'ammontare
          del   danno,  per  la  riparazione  e  riattivazione  degli
          impianti  e  la  ricostituzione  delle  normali  scorte  di
          esercizio,  al  tasso di interesse pari al 25 per cento del
          tasso di riferimento stabilito dal Ministro  del  tesoro  a
          norma   dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
            Le  domande  di  finanziamento  agevolato  debbono essere
          presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al primo comma del  presente  articolo,
          ad  un  istituto  di  credito  abilitato  ad  esercitare il
          credito a medio termine a norma dell'art.   3  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 9 novembre 1976, n.  902,
          corredate  di  una  perizia  giurata  redatta  da   tecnici
          iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato
          o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica  dei
          danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e
          quantificazione del loro  ammontare.  Le  predette  domande
          sono  soggette, ai fini della concessione ed erogazione del
          contributo in conto interessi a carico  dello  Stato,  alle
          norme   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          novembre  1976,  n.  902,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ad  eccezione delle prescrizioni concernenti
          l'occupazione e di tutte le altre non  compatibili  con  il
          presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio   e   dell'artigianato   saranno   stabilite
          modalita'  e  procedure  per  la concessione e l'erogazione
          delle provvidenze  di  cui  ai  precedenti  commi  primo  e
          secondo.
             Le  provvidenze  di  cui  ai  precedenti  commi  primo e
          secondo  si  applicano  anche  alle  imprese   industriali,
          commerciali  e  artigiane danneggiate dall'alluvione del 26
          febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo
          Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.
             Per  le  finalita'  di  cui ai commi primo e secondo del
          presente articolo  e'  autorizzato,  per  l'anno  1985,  il
          limite  di  impegno  quinquennale  di  22  miliardi. Per le
          finalita' di cui  al  comma  quarto,  e'  autorizzato,  per
          l'anno  1985,  il  limite di impegno quinquennale di lire 8
          miliardi".
             Il  comma  4  dell'art.  12  del  D.L. n. 8/1987 (Misure
          urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune  di  Senise
          ed  in altri comuni interessati dal dissesto del territorio
          e nelle zone  colpite  dalle  avversita'  atmosferiche  del
          gennaio  1987,  nonche'  provvedimenti relativi a pubbliche
          calamita') cosi' dispone: "Il contributo a fondo perduto di
          cui  all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella
          misura  del  90%  del  danno  accertato,  non  puo'  essere
          comunque  superiore  a  lire  10 milioni nei casi in cui il
          danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa
          di  lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 1
          della legge 11 dicembre 1980,  n.   826,  e'  ulteriormente
          elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi
          e'  iscritta  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
          1987".
             Per  maggiore informazione si riportano anche i seguenti
          riferimenti normativi contenuti nei testi pubblicati  nella
          presente nota:
             Il D.L. n. 1334/1951 reca: "Estensione, con integrazioni
          e modifiche, della legge  21  agosto  1949,  n.  638,  alle
          imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed
          artigiane, danneggiate o distrutte a seguito  di  pubbliche
          calamita'  verificatesi  a  partire  dall'entrata in vigore
          della predetta legge del 1949".
             Il  testo  degli  articoli 1 e 6 della legge n. 826/1980
          (Modificazioni alla  legge  13  febbraio  1952,  n.  50,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli
          stanziamenti per la concessione delle provvidenze a  favore
          delle   imprese   industriali,   commerciali  ed  artigiane
          danneggiate o distrutte in seguito a  pubbliche  calamita')
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato,
          previsto  dal  primo  comma  dell'art.  1  della  legge  22
          febbraio  1968,  n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del
          decreto-legge 15 dicembre 1951, n.  1334,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  13  febbraio  1952, n.  50, a
          favore delle imprese danneggiate  da  pubbliche  calamita',
          gia'  elevato  a  lire  48.500  milioni con l'art. 10 della
          legge 3 aprile 1980, n. 115,  e'  ulteriormente  elevato  a
          lire 54.500 milioni.
             Il  limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal
          secondo comma dell'art. 10 della legge 3  aprile  1980,  n.
          115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5
          del decreto-legge 15 dicembre 1951,  n.  1334,  convertito,
          con  modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e'
          elevato a lire 24.550 milioni.
             Il  limite  di  spesa di lire 4.230 milioni previsto dal
          terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n.  639,
          per  la concessione delle provvidenze contemplate nell'art.
          7- bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n.  1334,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  13 febbraio
          1952,  n.  50,  gia'  elevato  a  lire  4.730  milioni  con
          l'articolo  10  della  legge  3  aprile  1980,  n.  115, e'
          ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.
             La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del
          presente articolo sara' iscritta nello stato di  previsione
          del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario 1980;
          quella di cui al terzo comma nello stato di previsione  del
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          per l'anno finanziario 1980".
             "Art.   6.  -  Il  primo  comma  dell'art.  7-  bis  del
          decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,  aggiunto  con  la
          legge  di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato
          con l'art. 3  della  legge  15  maggio  1954,  n.  234,  e'
          sostituito dal seguente:
             'Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed
          agli artigiani il cui danno accertato non superi  l'importo
          di  lire  4  milioni,  puo' essere concesso un contributo a
          fondo perduto entro il limite del 90 per  cento  del  danno
          accertato e non superiore comunque a L. 800.000'".
             Il  testo  degli  articoli 3 e 20 del D.P.R. n. 902/1976
          (Disciplina del credito agevolato al  settore  industriale)
          e' il seguente:
             "Art. 3 (Istituti autorizzati ad esercitare il credito a
          medio termine). - I finanziamenti  agevolati  previsti  dal
          presente  decreto sono effettuati dagli istituti di credito
          abilitati  all'esercizio  del  credito  a  medio   termine,
          all'uopo  designati con decreto del Ministro per il tesoro.
          In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le
          designazioni degli istituti in precedenza effettuate".
             "Art. 20 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il
          tasso  di  riferimento  e'  determinato  con  decreto   del
          Ministro    per    il    tesoro,    sentito   il   Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio.
             Successivamente,    tale   tasso   di   riferimento   si
          modifichera'   automaticamente    e    periodicamente    in
          connessione con il variare del costo di provvista dei fondi
          per  la  concessione  dei  finanziamenti  sostenuti   dagli
          istituti di credito a medio termine.
             Le  modalita'  delle variazioni automatiche del tasso di
          riferimento sono fissate con decreto del  Ministro  per  il
          tesoro,   sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito e il risparmio.
             Qualora  il  tasso  di  riferimento  per  effetto  delle
          variazioni automatiche di adeguamento al costo  del  denaro
          dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20
          per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro  per
          il  tesoro  con  proprio  decreto, previa deliberazione del
          Comitato interministeriale per il credito e  il  risparmio,
          modifichera',  ferma restando la proporzione tra le diverse
          zone, la misura dei tassi  agevolati  d'interesse  prevista
          nei precedenti articoli.
             Ai  fini  del  parere o della deliberazione del Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   si
          applica,   nei   casi   d'urgenza,   l'art.  14  del  regio
          decreto-legge  12  marzo  1936,  n.   375,   e   successive
          modificazioni e integrazioni".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 18:
            Il  testo  degli articoli 5 e 5- bis del D.L. n. 384/1987
          (per il titolo si veda la  nota  (a)  all'art.  17)  e'  il
          seguente:
             "Art.  5.  -  1.  Alle imprese industriali, commerciali,
          artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive,
          nonche' a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che
          abbiano impianti o  attrezzature  danneggiati  o  distrutti
          dagli eventi di cui all'art. 1 nei comuni di cui al comma 1
          dello stesso art. 1, puo' essere concesso un contributo per
          la   riparazione,   ricostituzione  o  ricostruzione  degli
          stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi
          insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi,
          pari al 75 per  cento  del  danno  subito.  Ai  fini  della
          determinazione  del  danno  si  computa  altresi' il valore
          delle scorte perite o danneggiate.
             2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e
          Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni  di  cui  al
          comma  1, determinano i criteri, le modalita', le priorita'
          e le procedure  per  l'erogazione  delle  provvidenze,  ivi
          compresi  contributi  aggiuntivi,  sino alla misura massima
          del 25 per cento dell'entita' del danno, in relazione  alle
          spese  necessarie  per  il  miglioramento  e  l'adeguamento
          funzionale dell'azienda.
             3.  L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e'
          subordinata  all'impegno  del  mantenimento   dei   livelli
          occupazionali delle imprese beneficiarie.
             4.  Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente
          articolo,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 23 e 26 della legge 14
          maggio 1981, n. 219.
             5.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e'
          concesso un contributo straordinario di 160  miliardi,  per
          l'anno  finanziario  1987,  a  favore  dei  comuni  di  cui
          all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  nonche'  un  contributo
          straordinario  di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di
          cui all'art. 1, comma 1, lettera (( b). ))
             Art. 5-bis. - 1. Tutti i contributi erogati dallo Stato,
          dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
          a  titolo  di  sovvenzione,  per  le  finalita'  di  cui al
          presente decreto, non concorrono a formare base  imponibile
          agli effetti delle imposte dirette".