Art. 18. (( 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere )) (( pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi )) (( nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di )) (( Catanzaro e Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di )) (( lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la )) (( protezione civile, all'uopo integrato di pari importo. )) (( 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, )) (( sul presupposto di un programma globale degli interventi )) (( predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti )) (( locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, )) (( provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la )) (( realizzazione dei singoli interventi. )) (( 3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, )) (( turistiche, alberghiere e della pesca, nonche' di quelle )) (( agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si )) (( applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 )) (( della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato )) (( dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, )) (( n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, )) (( n. 120 (a), le cui disponibilita' finanziarie sono )) (( integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla )) (( legge 15 ottobre 1981, n. 590 (b), le cui disponibilita' )) (( finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; )) (( nonche', per le imprese industriali, i benefici previsti dagli )) (( articoli 5 e 5- bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. )) (( 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre )) (( 1987, n. 470 (c), le cui disponibilita' sono aumentate di )) (( lire 10 miliardi per l'anno 1988. )) (( 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari )) (( rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 )) (( miliardi per l'anno 1988, si provvede quanto a lire 100 )) (( miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente )) (( riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello )) (( stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno )) (( medesimo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. )) (( 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di )) (( ricerca e innovazione" e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno )) (( 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento )) (( iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del )) (( Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, )) (( utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore )) (( della regione Calabria". )) (( 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con )) (( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) -------
(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 e' riportato in appendice. (b) La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale". (c) Il testo degli articoli 5 e 5- bis del D.L. n. 384/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 18: L'art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590) e' il seguente: "Art. 9. - Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni. In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo. Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro. Per le finalita' di cui ai commi primo e secondo del presente articolo e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di 22 miliardi. Per le finalita' di cui al comma quarto, e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi". Il comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita') cosi' dispone: "Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non puo' essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e' ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987". Per maggiore informazione si riportano anche i seguenti riferimenti normativi contenuti nei testi pubblicati nella presente nota: Il D.L. n. 1334/1951 reca: "Estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita' verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge del 1949". Il testo degli articoli 1 e 6 della legge n. 826/1980 (Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita') e' il seguente: "Art. 1. - Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 48.500 milioni con l'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni. Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 24.550 milioni. Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7- bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni. La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980". "Art. 6. - Il primo comma dell'art. 7- bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'art. 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' sostituito dal seguente: 'Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000'". Il testo degli articoli 3 e 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente: "Art. 3 (Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine). - I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate". "Art. 20 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni". Con riferimento alla nota (c) all'art. 18: Il testo degli articoli 5 e 5- bis del D.L. n. 384/1987 (per il titolo si veda la nota (a) all'art. 17) e' il seguente: "Art. 5. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonche' a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'art. 1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso art. 1, puo' essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresi' il valore delle scorte perite o danneggiate. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano i criteri, le modalita', le priorita' e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entita' del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda. 3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie. 4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' concesso un contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario 1987, a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera (( b). )) Art. 5-bis. - 1. Tutti i contributi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di sovvenzione, per le finalita' di cui al presente decreto, non concorrono a formare base imponibile agli effetti delle imposte dirette".