Art. 19. 1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20 (a), incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonche' del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 (a) e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (b), e' prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988. -------
(a) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 859/1984 (Ripianamento delle passivita' finanziarie degli enti e delle aziende portuali), e' il seguente: "Art. 4. - 1. Allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi e delle aziende portuali nonche' di riassetto delle relative gestioni, il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale che dovra' concludere i lavori entro sei mesi dalla data della sua istituzione. 2. Della commissione di cui al precedente comma faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale, due rappresentanti della Associazione nazionale dei porti e un rappresentante della Confederazione italiana dei dirigenti d'azienda". (b) Il comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 873/1986 (Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali) proroga al 31 dicembre 1987 il termine per la conclusione dei lavori della predetta commissione.