Art. 2.
 
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987
previsto dal comma 1 dell'articolo  3  del  decreto-legge  3  gennaio
1987,  n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 (a), relativo
alla    prestazione    del    servizio    antincendi     da     parte
dell'amministrazione  militare  negli  aeroporti di Firenze-Peretola,
Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da  parte  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.
--------
 
             (a)  Il  D.L.  n.  1/1987  reca:  "Proroga di termini in
          materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e
          servizio antincendi in taluni aeroporti".