Art. 2. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 (a), relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga. --------
(a) Il D.L. n. 1/1987 reca: "Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti".