Art. 20. 1. Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 (a), il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della medesima legge (a), e' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 160 miliardi per il 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------
(a) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 22/1981 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 20: Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 22/1981 (Disciplina delle scorte petrolifere) e' il seguente: "Art. 2. - Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI assume, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza. Le quantita' di greggio e di prodotti petroliferi da destinare a scorta strategica e, verificandosene la necessita', le modalita' di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, salvi in ogni caso, i limiti di spesa di cui alla presente legge. Lo stesso Ministro puo', sentito il Ministro delle finanze, autorizzare l'ENI, qualora le capacita' di stoccaggio e di raffinazione del gruppo pubblico non siano sufficienti, a stipulare convenzioni per lo stoccaggio e, occorrendo, per la raffinazione e la distribuzione della scorta strategica. Gli introiti derivanti all'ENI dalla vendita dei prodotti ottenuti dal greggio destinato a scorta strategica vengono dall'ENI reimpiegati per la ricostituzione della scorta stessa. E' in ogni caso vietata l'esportazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi destinati a scorta strategica. Art. 3. - Le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per le finalita' di cui all'articolo precedente sono ad esso rimborsati ogni dodici mesi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. Per le attivita' derivanti dall'attuazione della presente legge l'ENI tiene contabilita' separata nella quale devono essere evidenziate le poste attive e passive relative alla scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nonche' alla commercializzazione e alla movimentazione dei prodotti, e presentera' al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, corredato dalla relazione di un comitato di riscontro composto dal rappresentante dell'ENI e da un funzionario dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle scorte strategiche, delle scorte di riserva e delle ulteriori giacenze di olii minerali, e, annualmente, un prospetto dettagliato dei depositi esistenti, comunque obbligati a tenere scorte di riserva, delle loro dimensioni e caratteristiche e della loro ubicazione".