Art. 20.
 
  1.  Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio
1981, n. 22 (a), il rimborso dei maggiori  oneri  sostenuti  dall'ENI
per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio
greggio e  di  prodotti  petroliferi  di  cui  all'articolo  2  della
medesima  legge (a), e' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per
l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, determinato
in lire 180 miliardi per l'anno 1987  ed  in  lire  20  miliardi  per
ciascuno  degli  anni  1988  e  1989,  si provvede, quanto a lire 160
miliardi per  il  1987,  a  carico  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1986,  all'uopo  utilizzando  l'apposito  accantonamento,  e,
quanto  a  lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale 1987-89, al capitolo 9001 del medesimo
stato  di  previsione  per  l'anno  1987,  all'uopo  utilizzando   lo
specifico accantonamento.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 22/1981
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 20:
             Il  testo  degli  articoli  2 e 3 della legge n. 22/1981
          (Disciplina delle scorte petrolifere) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Entro  dodici  mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge, l'ENI assume, ai  sensi  dell'art.  3
          della  legge  10 febbraio 1953, n. 136, tutte le iniziative
          idonee a costituire e gestire, per conto  e  nell'interesse
          dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e di
          prodotti  petroliferi  da  utilizzare  per  far  fronte   a
          momentanee  carenze  di  prodotti  petroliferi  sul mercato
          nazionale o a situazioni di emergenza.
             Le  quantita'  di  greggio  e di prodotti petroliferi da
          destinare  a  scorta  strategica  e,   verificandosene   la
          necessita', le modalita' di raffinazione e di immissione al
          consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro
          delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato con proprio decreto, salvi in ogni caso, i
          limiti di spesa di cui alla presente legge.
             Lo  stesso  Ministro  puo',  sentito  il  Ministro delle
          finanze,  autorizzare  l'ENI,  qualora  le   capacita'   di
          stoccaggio  e di raffinazione del gruppo pubblico non siano
          sufficienti, a stipulare convenzioni per lo  stoccaggio  e,
          occorrendo,  per  la  raffinazione e la distribuzione della
          scorta strategica.
             Gli   introiti   derivanti  all'ENI  dalla  vendita  dei
          prodotti ottenuti dal greggio destinato a scorta strategica
          vengono  dall'ENI  reimpiegati  per la ricostituzione della
          scorta stessa.
             E'  in  ogni  caso  vietata  l'esportazione del petrolio
          greggio e  dei  prodotti  petroliferi  destinati  a  scorta
          strategica.
             Art.  3. - Le spese e gli oneri effettivamente sostenuti
          dall'ENI per le finalita' di  cui  all'articolo  precedente
          sono  ad  esso  rimborsati ogni dodici mesi con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          di   concerto   con   i   Ministri   del   tesoro  e  delle
          partecipazioni statali.
             Per   le   attivita'   derivanti  dall'attuazione  della
          presente legge  l'ENI  tiene  contabilita'  separata  nella
          quale  devono  essere evidenziate le poste attive e passive
          relative alla scorta strategica di petrolio  greggio  e  di
          prodotti  petroliferi  nonche'  alla  commercializzazione e
          alla movimentazione dei prodotti, e presentera' al Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, entro il
          mese di marzo di ogni anno, il  rendiconto  della  gestione
          relativa  all'anno precedente, corredato dalla relazione di
          un  comitato  di  riscontro  composto  dal   rappresentante
          dell'ENI  e da un funzionario dei Ministeri dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  partecipazioni
          statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).
             Il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
          dell'artigianato presenta al Parlamento, ogni tre mesi, una
          relazione  sull'andamento  delle  scorte strategiche, delle
          scorte di  riserva  e  delle  ulteriori  giacenze  di  olii
          minerali,  e,  annualmente,  un  prospetto  dettagliato dei
          depositi esistenti, comunque obbligati a tenere  scorte  di
          riserva,  delle  loro  dimensioni e caratteristiche e della
          loro ubicazione".