Art. 21. 1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343 (a), e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------
(a) Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 343/1984 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 21: La legge n. 343/1984 reca: "Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE)". Si trascrive il relativo art. 1, come modificato dal decreto qui pubblicato: (( "Art. 1. - E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese )) (( per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi )) (( diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la )) (( cooperazione europea. )) Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte sugli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati".