Art. 21.
 
  1.  Il  primo  comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n.
343 (a), e' sostituito dal seguente:
  "E'  autorizzata  la  partecipazione  italiana  alle  spese  per lo
svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse  nel
quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea".
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo
3184  dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno finanziario  1987  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a) Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 343/1984
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 21:
             La   legge   n.   343/1984  reca:  "Finanziamento  della
          partecipazione italiana  alla  Conferenza  sul  disarmo  in
          Europa  di Stoccolma (CDE)".  Si trascrive il relativo art.
          1, come modificato dal decreto qui pubblicato:
(( "Art. 1. - E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese ))
(( per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi ))
(( diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la           ))
(( cooperazione europea.                                           ))
             Le  somme  all'uopo  necessarie  saranno  iscritte sugli
          stati di previsione del Ministero degli affari  esteri  per
          gli esercizi finanziari interessati".