Art. 21-bis.
 
(( 1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della       ))
(( legge 21 luglio 1967, n. 613 (a), e all'articolo 40, sesto      ))
(( comma, del decreto del Presidente della Repubblica              ))
(( 29 settembre 1973, n. 601 (b), e' prorogata fino al             ))
(( 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalita' indicate   ))
(( nei citati articoli.                                            ))
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             (a)  Il  testo  degli  articoli  34  e 68 della legge n.
          613/1967 e' riportato in appendice.
             (b)  Il testo del sesto comma dell'art. 40 del D.P.R. n.
          601/1973 e' riportato in appendice.
              N.B.   -   Il  comma  2  dell'art.  1  della  legge  di
          conversione prevede che la legge stessa entri in vigore  il
          giorno   stesso  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 21-bis:
             Il  testo degli articoli 34 e 68 della legge n. 613/1967
          (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
          nel  mare  territoriale  e nella piattaforma continentale e
          modificazioni alla legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  sulla
          ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi)
          e' il seguente:
             "Art. 34. - La parte non superiore al 50 per cento degli
          utili dichiarati dalle societa' e dagli enti  tassabili  in
          base  a bilancio, realizzati nell'esercizio di attivita' di
          coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui  all'art.  2,
          e'  esente  da  imposta di ricchezza mobile categoria B nei
          venti esercizi successivi  alla  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   purche'  investita  direttamente  nella
          prospezione non esclusiva  o  nella  ricerca  esclusiva  di
          idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  o  in  ambedue  le fasi,
          esplicate sia nel mare territoriale, sia nella  piattaforma
          continentale,  sia  nelle  zone  del  territorio  nazionale
          soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
             L'esenzione  compete  fino  alla  concorrenza del 50 per
          cento del  costo  dell'attivita'  prevista  nel  precedente
          comma.
             Per  ottenere  l'esenzione  prevista nel primo comma, le
          societa' e gli enti tassabili in  base  a  bilancio  devono
          farne  esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale
          dei redditi, indicando altresi' la parte  degli  utili  che
          intendono  investire.  Alla dichiarazione deve essere unito
          un progetto di massima degli investimenti,  che  specifichi
          la  data  di  inizio  e di ultimazione delle opere, il loro
          costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
             L'esenzione  e'  applicata,  in via provvisoria, in base
          alla dichiarazione per un importo non superiore al  50  per
          cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base
          alle  risultanze  della  documentazione  ed  osservate   le
          condizioni previste nel comma seguente.
             Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
          debbono essere iniziate entro un anno  dalla  presentazione
          della  dichiarazione  ed  ultimate entro un sessennio dalla
          data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori,
          nonche'  l'ammontare  dei  costi sostenuti, dovranno essere
          comprovati mediante certificati  rilasciati  dalla  Sezione
          dell'Ufficio   nazionale   minerario  per  gli  idrocarburi
          competente territorialmente.
             La  certificazione  prevista  nel  precedente comma deve
          essere presentata all'Ufficio  distrettuale  delle  imposte
          dirette  competente  entro 180 giorni dalla ultimazione dei
          lavori di prospezione e di ricerca previsti.
             Qualora  risulti  che  l'attivita'  programmata  non sia
          stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro
          due  anni  dalla  scadenza del termine di sei anni indicato
          nel  quinto  comma  del  presente  articolo,  al   recupero
          dell'imposta  provvisoriamente  esonerata  e  si  applica a
          carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50
          per cento dell'imposta medesima".
             "Art.  68.  -  L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34
          della presente legge si applica sulla parte  non  superiore
          al  50  per  cento degli utili realizzati nell'esercizio di
          attivita'  di  coltivazione  di  idrocarburi   nelle   zone
          sottoposte  alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n.
          6, purche' tale  parte  sia  direttamente  investita  nelle
          operazioni  di  prospezione  o di ricerca degli idrocarburi
          liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia  nelle  stesse
          zone,  sia  nel  mare  territoriale,  sia nella piattaforma
          continentale italiana, e  le  operazioni  siano  completate
          entro  quattro  anni  dalla  data  di  presentazione  della
          dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.
             L'esenzione  di  cui al comma precedente e' concessa per
          la durata, alle condizioni e con le modalita' indicate  nel
          citato art. 34".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 21-bis:
             Il  sesto  comma  dell'art.  40  del  D.P.R. n. 601/1973
          (Disciplina delle  agevolazioni  tributarie)  prevede  che:
          "L'esenzione  prevista  dall'art.  34 della legge 21 luglio
          1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti  ivi
          indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi".