Art. 4.
 
  1.  L'articolo  1  del  decreto-legge  27  febbraio  1987,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  1987,  n.  149
(a), e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del
nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte  dei  comandi
provinciali   dei   vigili  del  fuoco,  previsto  dal  quinto  comma
dell'articolo 2 della legge  7  dicembre  1984,  n.  818,  modificato
dall'articolo  1-  bis  del  decreto-legge  21  giugno  1985, n. 288,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407 (b),
decorre dal 1› gennaio 1989".
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             (a)  Il D.L. n. 51/1987 reca: "Proroga di taluni termini
          in  materia  di  nulla-osta  provvisorio   di   prevenzione
          incendi".
             (b)  Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984
          (Nulla-osta  provvisorio  per  le  attivita'  soggette   ai
          controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2
          e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66,  e  norme  integrative
          dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
          modificato  dall'art.  1-  bis  del  D.L.    n.   288/1985,
          stabilisce,  in  particolare, che il nulla-osta provvisorio
          debba essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data
          di  presentazione  dell'istanza  e  che  durante il periodo
          della  sua  validita'  produce  gli  stessi   effetti   del
          certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio
          del nulla-osta provvisorio e'  consentita  la  prosecuzione
          dell'attivita'   soggetta   al   controllo  di  prevenzione
          incendi.