Art. 5.
 
  1.  L'articolo  2  del  decreto-legge  27  febbraio  1987,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  1987,  n.  149
(a), e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  -  1.  Il  termine per il completamento dell'istanza per
ottenere  il  rilascio  del  nulla-osta  provvisorio  di  prevenzione
incendi,  con  la  documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2
del decreto del Ministro dell'interno in data  8  marzo  1985  (b)  ,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  95
del 22 aprile 1985, e recante le direttive sulle misure piu'  urgenti
ed  essenziali  di  prevenzione  incendi, e' prorogato al 31 dicembre
1988.
(( 2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione       ))
(( dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal       ))
(( decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel  ))
(( supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del         ))
(( 22 aprile 1985, o la sua integrazione per procedere alla        ))
(( sanatoria di errori materiali od omissioni".                    ))
---------
 
             (a) Per il titolo del D.L. n. 51/1987 si veda precedente
          nota (a) all'art. 4.
             (b)  Il  testo  del comma 3 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo
          1985 (Direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali  di
          prevenzione  incendi  ai  fini  del rilascio del nulla-osta
          provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.  818)  e'
          il seguente:
             "3.  All'istanza  deve essere allegata la documentazione
          comprendente:
              relazione;
              elaborati grafici;
              documento  attestante  la  preesistenza  dell'attivita'
          come disposto al secondo e  terzo  comma  dell'art.  1  del
          presente decreto;
              documentazione    qualificata    sul    piano   tecnico
          dimostrante l'osservanza  delle  prescrizioni  dettate  dal
          comando provinciale sulla base delle direttive piu' urgenti
          ed essenziali di cui  agli  allegati  A  e  B  al  presente
          decreto;
              certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni
          degli articoli 15 e 18 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   del   29   luglio  1982,  n.  577,  rilasciate
          relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 -  5.2  -  5.3  -  6.1
          (limitatamente    alle    strutture   in   legno)   -   6.2
          (limitatamente  alle  strutture  in  legno)  -   7   -   11
          (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del
          predetto allegato A".