Art. 5. 1. L'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149 (a), e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985 (b) , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, e recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 1988. (( 2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione )) (( dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal )) (( decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel )) (( supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del )) (( 22 aprile 1985, o la sua integrazione per procedere alla )) (( sanatoria di errori materiali od omissioni". )) ---------
(a) Per il titolo del D.L. n. 51/1987 si veda precedente nota (a) all'art. 4. (b) Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985 (Direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla-osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) e' il seguente: "3. All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente: relazione; elaborati grafici; documento attestante la preesistenza dell'attivita' come disposto al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto; documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive piu' urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente decreto; certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato A".