Art. 5-bis.
 
(( 1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine         ))
(( previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del      ))
(( Ministro dell'interno 28 agosto 1984 (a), pubblicato nella      ))
(( Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle   ))
(( "Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983            ))
(( concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e  ))
(( dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri,        ))
(( cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere", e       ))
(( successive modificazioni.                                       ))
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             (a) Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.M. 28
          agosto 1984:
             "Art  5 (( (Norme transitorie). )) - I materiali, la cui
          classe di reazione al fuoco risponde alle  disposizioni  di
          cui  alla  lettera  b) dell'art. 2 del decreto del Ministro
          dell'interno del 6 luglio 1983 che siano gia' in opera alla
          data  di  entrata  in  vigore del presente decreto potranno
          continuare ad essere impiegati per un massimo di anni  otto
          a decorrere dalla predetta data.
             Negli  altri  casi  essi  dovranno essere sostituiti con
          materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda  alle
          norme  contenute  nel  presente  decreto.  Tale adeguamento
          dovra' essere compiuto entro il termine massimo di anni due
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le
          stesse modalita' e  condizioni  previste  dall'art.  6  del
          predetto  decreto  del  Ministro  dell'interno del 6 luglio
          1983".