Art. 7. 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (a), modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati (( fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino. )) 2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 (b) , e' incrementato del 70 per cento. (( 3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo )) (( comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 )) (( (a), deve intendersi la residua parte del territorio della )) (( provincia di Gorizia. )) 4. Il regime agevolativo della zona di Gorizia di cui al comma 2 e' esteso, fino al (( 31 dicembre 1991, )) alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 (b) , aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione e' altresi' estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129 (c) , per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. (( Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato )) (( provvedera', con proprio decreto, secondo i criteri adottati )) (( per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalita' del regime )) ((agevolato di cui al presente comma. )) --------
(a) La legge n. 1438/1948 reca: "Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia". Il testo dell'ultimo comma del relativo art. 2 e' il seguente: "Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca". (b) Il prodotto contraddistinto al n. 13 della tabella A allegata alla legge n. 700/1975 e' la benzina per un contingente annuo di 15.000 tonn. (c) Il testo dell'allegato A della legge n. 129/1985 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 7: L'allegato A all'accordo ratificato con la legge n. 129/1985 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982), limitatamente ai comuni della provincia di Udine, e' cosi' formulato: "Comuni della provincia di Udine: 1. Attimis 2. Chiopris Viscone 3. Chiusaforte 4. Cividale del Friuli 5. Corno di Rosazzo 6. Drenchia 7. Faedis 8. Grimacco 9. Lusevera 10. Malborghetto Valbruna 11. Manzano 12. Moimacco 13. Nimis 14. Premariacco 15. Prepotto 16. Pulfero 17. Resia 18. Savogna 19. S. Giovanni al Natisone 20. S. Leonardo 21. S. Pietro al Natisone 22. Stregna 23. Taipana 24. Tarvisio 25. Torreano".