Art. 7.
 
  1.  In  attesa  del definitivo riordino del regime agevolato per la
zona franca di Gorizia, istituito con legge 1› dicembre 1948, n. 1438
(a),  modificato  con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con
decreto-legge   30   dicembre   1986,   n.   923,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  1987, n. 50, i termini da
quest'ultima legge previsti sono prorogati  ((  fino  all'entrata  in
vigore della predetta legge di riordino. ))
 2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 (b) , e' incrementato del 70  per
cento.
(( 3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo ))
(( comma dell'articolo 2 della legge 1› dicembre 1948, n. 1438     ))
(( (a), deve intendersi la residua parte del territorio della      ))
(( provincia di Gorizia.                                           ))
 4.  Il regime agevolativo della zona di Gorizia di cui al comma 2 e'
esteso, fino al (( 31 dicembre 1991, )) alla  provincia  di  Trieste,
limitatamente  al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella
A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 (b) , aumentato del 60
per   cento   rispetto  al  contingente  di  cui  al  comma  2.  Tale
agevolazione e' altresi' estesa ai comuni della  provincia  di  Udine
compresi  nell'allegato  A della legge 5 marzo 1985, n. 129 (c) , per
un contingente pari al 40 per cento  di  quello  determinato  per  la
provincia  di Gorizia dal comma 2. (( Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato )) (( provvedera', con proprio  decreto,
secondo  i  criteri  adottati      ))  ((  per  la zona di Gorizia, a
disciplinare le modalita'  del  regime   ))  ((agevolato  di  cui  al
presente comma.                              ))
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             (a)  La legge n. 1438/1948 reca: "Istituzione della zona
          franca di parte del territorio della provincia di Gorizia".
          Il  testo  dell'ultimo  comma  del  relativo  art.  2 e' il
          seguente: "Con lo stesso decreto saranno disciplinate,  con
          i  criteri  che  regolano  il  traffico  di  frontiera,  le
          agevolazioni che si rendessero  necessarie  per  i  bisogni
          della     pastorizia     e    dell'agricoltura,    e    per
          l'approvvigionamento dei generi di prima  necessita'  della
          popolazione del territorio limitrofo alla zona franca".
             (b) Il prodotto contraddistinto al n. 13 della tabella A
          allegata alla legge  n.  700/1975  e'  la  benzina  per  un
          contingente annuo di 15.000 tonn.
             (c)  Il testo dell'allegato A della legge n. 129/1985 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
 
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 7:
  L'allegato  A  all'accordo  ratificato  con  la  legge  n. 129/1985
(Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e  la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del
traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi  fra  le
aree  limitrofe,  con undici allegati e due scambi di note, firmati a
Udine il 15 maggio 1982), limitatamente ai comuni della provincia  di
Udine, e' cosi' formulato:
          "Comuni della provincia di Udine:
               1. Attimis
               2. Chiopris Viscone
               3. Chiusaforte
               4. Cividale del Friuli
               5. Corno di Rosazzo
               6. Drenchia
               7. Faedis
               8. Grimacco
               9. Lusevera
              10. Malborghetto Valbruna
              11. Manzano
              12. Moimacco
              13. Nimis
              14. Premariacco
              15. Prepotto
              16. Pulfero
              17. Resia
              18. Savogna
              19. S. Giovanni al Natisone
              20. S. Leonardo
              21. S. Pietro al Natisone
              22. Stregna
              23. Taipana
              24. Tarvisio
              25. Torreano".