Art. 8.
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 2 della legge 13 luglio
1984,  n.  313  (a),  in  materia  di  abbuono   dell'imposta   sugli
spettacoli,  prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 12  luglio  1986,  n.  346,  convertito
dalla  legge  8  agosto  1986,  n.  493, restano in vigore sino al 30
giugno 1989.
  2.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del comma 1,
valutate in lire 7.000  milioni  nell'anno  1988  ed  in  lire  3.500
milioni  nell'anno  1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme
del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n.  819,  come  integrato
dall'articolo  13,  secondo  comma, lettera c), della legge 30 aprile
1985,  n.  163  (b)  ,  relativamente  alla  quota   riservata   alla
concessione   dei   contributi  in  conto  capitale  ad  esercenti  o
proprietari di sale cinematografiche e  conseguente  riduzione  dello
stanziamento,  iscritto  ai  fini del bilancio triennale 1988-90, sul
capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del  turismo  e
dello spettacolo per l'anno 1988.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.  313/1984
          (Interventi  straordinari   per   l'edilizia   teatrale   e
          cinematografica), e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Per  un  periodo di due anni dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge  e'  concesso  alle
          imprese  esercenti  sale cinematografiche un abbuono del 25
          per cento dell'imposta sugli  spettacoli  dovuta  per  ogni
          giornata  di  attivita'.  Tale  abbuono  e' cumulabile, nei
          limiti del debito  d'imposta,  con  quelli  previsti  dalla
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
          Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge  17
          febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma,
          della legge 10 maggio 1983, n. 182".
             (b)  Trattasi  del fondo di intervento presso la sezione
          autonoma di credito cinematografico della  Banca  nazionale
          del   lavoro,   istituito   dalla   legge  n.  819/1971  in
          sostituzione dei fondi istituiti presso la medesima sezione
          dall'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.