Art. 9.
  1.  Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.
431,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni (a), prorogate da
ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986,  n.  588,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti
semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e
la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al
31 dicembre 1988.
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             (a)  Il  titolo III del D.L. n. 124/1965 (Interventi per
          la  ripresa  dell'economia  nazionale),  reca  norme  sulla
          semplificazione  e  sull'acceleramento  delle procedure per
          l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici.