Art. 10.
  In  conformita' al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 18
marzo 1987, la Banca d'Italia - presso la propria sede  di  Milano  e
presso  il servizio cassa centrale in Roma - provvedera' ad apportare
sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la
stampigliatura  "pagabile all'estero", su richiesta degli interessati
da avanzare  tramite  "banca  agente".  Peraltro,  per  le  richieste
pervenute  alla  Banca  d'Italia tra il 1› febbraio ed il 25 marzo di
ogni anno, la stampigliatura verra' apposta, sul mantello del  titolo
e  sulle  relative  cedole,  indicando,  come data di decorrenza agli
effetti della stampigliatura,  il  successivo  giorno  26  marzo;  di
conseguenza non sara' stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in
scadenza il 25 marzo dell'anno in riferimento,  che  verra'  pertanto
pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.