Art. 10. In conformita' al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 18 marzo 1987, la Banca d'Italia - presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma - provvedera' ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura "pagabile all'estero", su richiesta degli interessati da avanzare tramite "banca agente". Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1 febbraio ed il 25 marzo di ogni anno, la stampigliatura verra' apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 26 marzo; di conseguenza non sara' stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 25 marzo dell'anno in riferimento, che verra' pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.