Art. 11.
  In  considerazione  della  facolta' per il portatore di certificati
stampigliati  "pagabile  all'estero"  di   richiedere   il   rimborso
anticipato  del  capitale  e  degli  interessi  maturati,  qualora si
verifichi una delle tre condizioni previste all'art.  6  del  decreto
ministeriale  del  18  marzo  1987,  la  Banca d'Italia provvedera' a
trasmettere le  eventuali  richieste  al  Ministero  del  tesoro  per
l'immediata messa a disposizione dei relativi fondi.