Art. 11. In considerazione della facolta' per il portatore di certificati stampigliati "pagabile all'estero" di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 18 marzo 1987, la Banca d'Italia provvedera' a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per l'immediata messa a disposizione dei relativi fondi.