Titolo III
                     NORME DI CARATTERE GENERALE
                               Art. 12.
  I titoli o le cedole deteriorati, non piu' idonei alla circolazione
e tuttavia sicuramente identificabili,  potranno,  su  richiesta  del
possessore  di  tali  valori,  essere  sostituiti  con  le  modalita'
previste dall'art. 4 del citato decreto del 18 marzo 1987.
  La   Banca   d'Italia   provvedera'  a  ritirare  le  richieste  di
sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui  al  precedente
comma,  per  la  loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonche' a
rimettere agli interessati i nuovi valori.
  Il  Ministero del tesoro potra' richiedere entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie
non contenute nelle richieste stesse.