Titolo III NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 12. I titoli o le cedole deteriorati, non piu' idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalita' previste dall'art. 4 del citato decreto del 18 marzo 1987. La Banca d'Italia provvedera' a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonche' a rimettere agli interessati i nuovi valori. Il Ministero del tesoro potra' richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.