Art. 13. Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1989, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmettera' al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura. Per i titoli stampigliati la contabilita' sara' rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7. Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.