Art. 13.
  Entro  il  mese  di  giugno  di  ogni  anno,  a  partire  dal 1989,
l'Amministrazione  centrale  della  Banca  d'Italia  trasmettera'  al
Ministero  del  tesoro  il  rendiconto, relativo all'anno precedente,
separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.
  Per  i titoli stampigliati la contabilita' sara' rassegnata in ECU,
ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art.  7.
  Le  cedole  ed  i  titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro
entro il mese di giugno di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al
primo comma.