Art. 3. Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura "pagabile all'estero", viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalita' previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli. La prima rata annuale sara' corrisposta con riferimento alla scadenza del 25 marzo 1988.