Art. 3.
  Per  il  servizio  finanziario  relativo ai certificati privi della
stampigliatura "pagabile all'estero", viene riconosciuta  annualmente
alla  Banca  d'Italia,  a  titolo  di rimborso spese, una commissione
dello  0,03%  sull'ammontare  dei  titoli  di  cui  al  quinto  comma
dell'art.  1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse
scadenze e con le stesse modalita' previste dal precedente art. 1 per
la  provvista  dei  fondi  relativi  al  pagamento delle cedole ed al
rimborso dei titoli.
  La  prima  rata  annuale  sara'  corrisposta  con  riferimento alla
scadenza del 25 marzo 1988.