Art. 5.
  Su  richiesta  del portatore di certificati privi di stampigliatura
"pagabile all'estero", la Banca d'Italia  curera'  a  suo  carico  la
trasmissione  delle  domande  e  dei  titoli  che verranno presentati
presso  di  essa  per  le  operazioni  di  tramutamento,  riunione  o
divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale
18 marzo 1987, nonche' la consegna dei nuovi certificati.