Art. 5. Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura "pagabile all'estero", la Banca d'Italia curera' a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 1987, nonche' la consegna dei nuovi certificati.